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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27201/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Stasi era stata condannata per il reato di tentata estorsione per avere incaricato terzi di minacciare un odontoiatra al fine di ottenere la restituzione di un acconto versato. In Cassazione il difensore ha impugnato sostenendo: (1) che i fatti dovevano essere riqualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) perché la richiesta di restituzione sarebbe stata motivata da un presunto inadempimento professionale; (2) vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (dolo) necessario per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (3) contraddittorietà perché gli esecutori materiali sono stati assolti per mancata consapevolezza del fine, mentre la mandante è stata condannata; (4) illegittimità della pena per mancato riconoscimento della diminuzione per il tentativo (art. 56 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua: Stasi non aveva formulato riserve sul lavoro al momento dell'intervento né alla visita successiva, e aveva delegato terzi per la richiesta di restituzione in modo tale da integrare la condotta tipica dell'estorsione; l'assoluzione degli autori materiali è compatibile perché mancava prova che essi conoscessero il fine estorsivo, mentre per la mandante è stata dimostrata la sussistenza del dolo estorsivo. Il motivo relativo all'art. 56 c.p. è stato ritenuto infondato: non sussistono elementi che impongano la declaratoria di pena illegale e l'eventuale errore nel calcolo della pena, se entro i limiti edittali, non può essere dedotto per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sul delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che i fatti non rientrino in questa fattispecie perché la pretesa di restituzione era scollegata da contestazioni sulla qualità della prestazione e la condotta era strumentale e intimidatoria, tipica dell'estorsione.

  • art. 56 cod. pen.

    Disposizione sulla diminuzione di pena per il tentativo; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata applicazione della diminuzione, osservando che non ricorrono elementi tali da dichiarare la pena "illegale" e che l'errore di calcolo, nei limiti edittali, non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte dispone le conseguenze processuali previste.

  • art. 609 cod. proc. pen., comma 2

    Citata in relazione alla non rilevabilità d'ufficio di certi vizi relativi alla pena; la Corte conferma che la rilevazione officiosa di pena illegittima è limitata ai casi di pena effettivamente illegale e non a errori di calcolo entro i limiti edittali.

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è centrale l'elemento soggettivo: la presenza di una condotta strumentale e intimidatoria finalizzata a costringere la vittima a cedere indica estorsione; la mera pretesa patrimoniale collegata a un convincimento di inadempimento non basta se priva di coartazione della volontà.
  • La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è possibile solo se emerge chiaramente che la pretesa era fondata su un diritto creduto legittimo e che le modalità non avevano finalità estorsiva.
  • Nel giudizio di concorso di persone, la responsabilità comune richiede consapevolezza e condivisione del fine illecito: è coerente che la mandante sia condannata per estorsione mentre esecutori materiali vengano assolti se manca prova della loro conoscenza dello scopo estorsivo.
  • Errori nel calcolo della pena entro i limiti edittali non costituiscono automaticamente pena "illegale" e, salvo eccezioni, non possono essere dedotti per la prima volta in Cassazione; la rilevazione d'ufficio è limitata ai casi di effettiva illegalità della pena.
  • La prova del dolo estorsivo può emergere dalla valutazione complessiva dei comportamenti antecedenti e concomitanti (assenza di proteste formali sulla prestazione, uso di terzi per intimorire, richieste coercitive), non solo da dichiarazioni esplicite della parte.

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