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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04189/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava la proprietà di un'autovettura contesa tra due società. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la proprietà alla società ricorrente e ordinato la consegna del veicolo, ritenendo che la controparte non potesse invocare l'acquisto a non domino ai sensi dell'art. 1153 c.c., perché il mezzo, immatricolato in Germania, non sarebbe stato assimilabile a un bene mobile registrato rilevante ai fini della priorità della trascrizione. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che la legge applicabile era quella italiana e che, al momento del trasferimento del possesso, l'auto non risultava trascritta al P.R.A. italiano; quindi non operava la disciplina dei beni mobili registrati ma quella del possesso vale titolo ex art. 1153 c.c., con acquisto della proprietà in capo all'acquirente in buona fede. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione della l. n. 218/1995, sostenendo che un veicolo iscritto in un pubblico registro estero non può essere trattato in Italia come semplice bene mobile, anche alla luce di direttive UE e della Convenzione di Vienna; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse male interpretato una lettera in cui si parlava di prossima immatricolazione italiana del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, se un bene mobile che dovrebbe essere iscritto in pubblici registri non è stato iscritto, si applica l'art. 1153 c.c. e non l'art. 1156 c.c.; ha inoltre chiarito che l'immatricolazione estera del veicolo non coincide con la registrazione nel P.R.A. e serve solo alla circolazione, mentre le fonti sovranazionali richiamate non disciplinano la validità transfrontaliera della registrazione ai fini dell'opponibilità del titolo di acquisto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il fatto era stato già esaminato dalla corte d'appello e, comunque, la circostanza dedotta era irrilevante rispetto alla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1153 c.c.

    si applica anche ai beni mobili che, pur dovendo essere iscritti in pubblici registri, non risultino iscritti; l'acquirente in buona fede che ottiene il possesso ne acquista la proprietà

  • art. 1156 c.c.

    non si applica quando il bene, pur registrabile, non sia stato effettivamente iscritto nel pubblico registro previsto dalla legge italiana

  • art. 815 c.c.

    richiamato per collegare i beni mobili soggetti a iscrizione nei pubblici registri alla disciplina dell'art. 1153 c.c. in difetto di iscrizione

  • art. 1147 c.c.

    la buona fede dell'acquirente si presume e non è esclusa dalla sola mancanza dei documenti necessari all'uso del bene

  • art. 51 l. n. 218/1995

    richiamato dalla corte d'appello per individuare la legge applicabile

  • art. 55 l. n. 218/1995

    richiamato dalla corte d'appello per individuare la legge applicabile

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando il fatto storico è già stato esaminato dal giudice di merito o quando la censura non incide sulla ratio decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002

  • D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la disciplina del contributo unificato

  • l. n. 218/1995

    invocata nel primo motivo per contestare la legge applicabile al trasferimento del veicolo

Massime di principio

  • Se un bene mobile che, per sua natura o per legge, dovrebbe essere iscritto in un pubblico registro non risulta effettivamente iscritto nel registro rilevante per l'ordinamento applicabile, l'acquisto da non proprietario segue la regola del possesso vale titolo ex art. 1153 c.c., non quella della priorità della trascrizione propria dei beni registrati.
  • L'immatricolazione del veicolo all'estero non equivale, di per sé, alla registrazione nel pubblico registro automobilistico italiano e non impedisce l'applicazione della disciplina italiana sull'acquisto a non domino se manca l'iscrizione nel registro rilevante.
  • La buona fede dell'acquirente si presume e non viene automaticamente esclusa dalla mancata disponibilità di documenti necessari alla circolazione o all'uso del bene.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto risulta già valutato dal giudice di merito o quando la deduzione non è idonea a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePossessoLegge applicabileRicorso per cassazione
RamiDiritti realiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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