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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25964/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna all'ergastolo per l'omicidio della convivente G.B. e per i maltrattamenti riconosciuti in primo grado. I motivi principali erano: (1) la manifesta illogicità del diniego della perizia psichiatrica richiesta (sosteneva la presenza di un quadro psicopatologico, delirante forma maniacale di gelosia, e vari segni comportamentali indicativi di grave disturbo della personalità che avrebbero potuto incidere sull'imputabilità); (2) la manifesta illogicità del diniego delle attenuanti generiche, lamentando duplicazione argomentativa e mancata considerazione di elementi attenuanti quali gelosia morbosa, dipendenza da sostanze, degrado sociale e provocazioni della vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte principale: ha ritenuto infondati entrambi i motivi. In particolare, ha confermato la valutazione di piena capacità d'intendere e di volere dell'imputato e ha condiviso la motivazione della Corte di merito sul diniego della perizia psichiatrica (assenza di documentazione medica di parte e motivazione congrua e adeguata). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche in ragione dell'efferatezza, dell'elevata intensità del dolo e della totale mancanza di resipiscenza. Tuttavia, d'ufficio la Corte ha rilevato e disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di maltrattamenti (capo B), assorbito nell'omicidio ai sensi dell'art. 576, n. 5), cod. pen.; tale esclusione non ha prodotto effetti sul piano della pena, che resta l'ergastolo; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio o su istanza l'espletamento di accertamenti peritali quando essenziali per la decisione; la Corte ha riconosciuto il carattere discrezionale della perizia, obbligatoria solo se ne sussistono i presupposti di assoluta necessità ai fini del giudizio sull'imputabilità.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La nozione di "prova nuova" in appello: la Corte precisa che non rientra tra le prove nuove la perizia già richiesta e negata in primo grado; pertanto il giudice d'appello non può basare la richiesta di perizia sul concetto improprio di prova nuova quando quella perizia era già stata rimessa al giudice di primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della distinzione tra perizia e prova decisiva: la perizia non rientra nella nozione di "prova decisiva" soggetta a sindacato di legittimità come tale, essendo mezzo istruttorio discrezionale e neutro.

  • artt. 88 e 89 cod. pen.

    Definiscono l'infermità di mente e le conseguenti implicazioni sull'imputabilità: la Corte ribadisce che i disturbi della personalità rilevano solo se di tale intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere o volere, con nesso eziologico col fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    Regola le attenuanti generiche: la Corte ricorda che la valutazione è di fatto e discrezionale, richiedendo però motivazione logica e adeguata rispetto alle deduzioni difensive; nel caso la motivazione negativa è stata ritenuta congrua.

  • art. 576, n. 5), cod. pen.

    Aggravante prevista per l'omicidio commesso "in occasione" di taluni reati (tra cui i maltrattamenti): la Corte interpreta la disposizione come normativa che realizza una fattispecie di reato complesso la cui sussistenza richiede la mera contestualità spazio-temporale, con conseguente assorbimento del reato "minore" (maltrattamenti) nell'omicidio.

  • art. 61, n. 4) cod. pen.

    Rilevata in relazione all'aggravante della crudeltà/sevizie: la Corte considera che la spietatezza e la modalità esecutiva superano la semplice aggravante e giustificano la negazione delle attenuanti.

  • art. 72, secondo comma, cod. pen.

    Norma sul cumulo/assorbimento delle pene: la Corte osserva che, anche escludendo il reato di maltrattamenti, la sanzione (ergastolo) resta invariata in virtù dell'assorbimento nell'omicidio.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni di diritto: la Corte ha esercitato tale potere per accertare l'assorbimento del reato di maltrattamenti nell'omicidio.

Massime di principio

  • La richiesta di perizia psichiatrica è valutata dal giudice di merito con ampia discrezionalità: è dovuta solo quando la documentazione e gli elementi processuali mostrano un dubbio rilevante e concreto sull'imputabilità tale da rendere la perizia 'assolutamente necessaria' per decidere.
  • La mancata produzione in atti di documentazione medica a supporto di disturbi mentali indebolisce la doglianza difensiva; la Corte di legittimità sindaca la scelta del giudice di merito solo sulla base della congruità e completezza della motivazione.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è essenzialmente di fatto e discrezionale: il giudice deve motivare logicamente la prevalenza di elementi sfavorevoli (efferatezza, intensità del dolo, mancanza di resipiscenza) rispetto agli elementi attenuanti prospettati.
  • Quando un omicidio è commesso "in occasione" di reati abituali come i maltrattamenti, sussiste la possibilità di configurare il reato complesso previsto dall'art. 576, n. 5), con conseguente assorbimento del reato di maltrattamenti nell'omicidio senza necessità di un rapporto finalistico tra i fatti.
  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio profili di assorbimento o errori di qualificazione giuridica che non incidono sulla pena se questa era già commisurata al reato prevalente; in tali casi l'annullamento può essere limitato senza rinvio.

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