Cassazione Penale, Sentenza n. 25964/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna all'ergastolo per l'omicidio della convivente G.B. e per i maltrattamenti riconosciuti in primo grado. I motivi principali erano: (1) la manifesta illogicità del diniego della perizia psichiatrica richiesta (sosteneva la presenza di un quadro psicopatologico, delirante forma maniacale di gelosia, e vari segni comportamentali indicativi di grave disturbo della personalità che avrebbero potuto incidere sull'imputabilità); (2) la manifesta illogicità del diniego delle attenuanti generiche, lamentando duplicazione argomentativa e mancata considerazione di elementi attenuanti quali gelosia morbosa, dipendenza da sostanze, degrado sociale e provocazioni della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte principale: ha ritenuto infondati entrambi i motivi. In particolare, ha confermato la valutazione di piena capacità d'intendere e di volere dell'imputato e ha condiviso la motivazione della Corte di merito sul diniego della perizia psichiatrica (assenza di documentazione medica di parte e motivazione congrua e adeguata). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche in ragione dell'efferatezza, dell'elevata intensità del dolo e della totale mancanza di resipiscenza. Tuttavia, d'ufficio la Corte ha rilevato e disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di maltrattamenti (capo B), assorbito nell'omicidio ai sensi dell'art. 576, n. 5), cod. pen.; tale esclusione non ha prodotto effetti sul piano della pena, che resta l'ergastolo; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio o su istanza l'espletamento di accertamenti peritali quando essenziali per la decisione; la Corte ha riconosciuto il carattere discrezionale della perizia, obbligatoria solo se ne sussistono i presupposti di assoluta necessità ai fini del giudizio sull'imputabilità.
art. 603 cod. proc. pen.
La nozione di "prova nuova" in appello: la Corte precisa che non rientra tra le prove nuove la perizia già richiesta e negata in primo grado; pertanto il giudice d'appello non può basare la richiesta di perizia sul concetto improprio di prova nuova quando quella perizia era già stata rimessa al giudice di primo grado.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della distinzione tra perizia e prova decisiva: la perizia non rientra nella nozione di "prova decisiva" soggetta a sindacato di legittimità come tale, essendo mezzo istruttorio discrezionale e neutro.
artt. 88 e 89 cod. pen.
Definiscono l'infermità di mente e le conseguenti implicazioni sull'imputabilità: la Corte ribadisce che i disturbi della personalità rilevano solo se di tale intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere o volere, con nesso eziologico col fatto.
art. 133 cod. pen.
Regola le attenuanti generiche: la Corte ricorda che la valutazione è di fatto e discrezionale, richiedendo però motivazione logica e adeguata rispetto alle deduzioni difensive; nel caso la motivazione negativa è stata ritenuta congrua.
art. 576, n. 5), cod. pen.
Aggravante prevista per l'omicidio commesso "in occasione" di taluni reati (tra cui i maltrattamenti): la Corte interpreta la disposizione come normativa che realizza una fattispecie di reato complesso la cui sussistenza richiede la mera contestualità spazio-temporale, con conseguente assorbimento del reato "minore" (maltrattamenti) nell'omicidio.
art. 61, n. 4) cod. pen.
Rilevata in relazione all'aggravante della crudeltà/sevizie: la Corte considera che la spietatezza e la modalità esecutiva superano la semplice aggravante e giustificano la negazione delle attenuanti.
art. 72, secondo comma, cod. pen.
Norma sul cumulo/assorbimento delle pene: la Corte osserva che, anche escludendo il reato di maltrattamenti, la sanzione (ergastolo) resta invariata in virtù dell'assorbimento nell'omicidio.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente al giudice di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni di diritto: la Corte ha esercitato tale potere per accertare l'assorbimento del reato di maltrattamenti nell'omicidio.
Massime di principio
- La richiesta di perizia psichiatrica è valutata dal giudice di merito con ampia discrezionalità: è dovuta solo quando la documentazione e gli elementi processuali mostrano un dubbio rilevante e concreto sull'imputabilità tale da rendere la perizia 'assolutamente necessaria' per decidere.
- La mancata produzione in atti di documentazione medica a supporto di disturbi mentali indebolisce la doglianza difensiva; la Corte di legittimità sindaca la scelta del giudice di merito solo sulla base della congruità e completezza della motivazione.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è essenzialmente di fatto e discrezionale: il giudice deve motivare logicamente la prevalenza di elementi sfavorevoli (efferatezza, intensità del dolo, mancanza di resipiscenza) rispetto agli elementi attenuanti prospettati.
- Quando un omicidio è commesso "in occasione" di reati abituali come i maltrattamenti, sussiste la possibilità di configurare il reato complesso previsto dall'art. 576, n. 5), con conseguente assorbimento del reato di maltrattamenti nell'omicidio senza necessità di un rapporto finalistico tra i fatti.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio profili di assorbimento o errori di qualificazione giuridica che non incidono sulla pena se questa era già commisurata al reato prevalente; in tali casi l'annullamento può essere limitato senza rinvio.
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