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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34216/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di correzione e/o specificazione del dispositivo della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 59 del 02/12/2021, al fine di far esplicitare che, qualora la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato non intenda riassumere il giudizio, la liquidazione delle spese processuali a suo favore debba essere disposta dal giudice del rinvio mediante decreto di pagamento ai sensi del d.P.R. 115/2002, artt. 82 e 83, in base all'interpretazione resa dalle Sezioni Unite (sent. n. 5464/2020, De Falco) e alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione: secondo la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite, De Falco) la Corte di cassazione può limitarsi a pronunciare una condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese in favore dell'Erario (art. 541 c.p.p. e art. 110 d.P.R. 115/2002); la liquidazione concreta delle spese mediante decreto (artt. 82-83 d.P.R. 115/2002) compete al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza ormai passata in giudicato, che deve applicare il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Inoltre, la parte civile che intende ottenere la quantificazione delle spese avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi al giudice civile competente: l'omessa instaurazione del relativo procedimento impedisce la liquidazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sentenza Sezioni Unite n. 5464/2020 (De Falco)

    "compete alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. e dell'art. 110 d.P.R. n. 115/2002, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R."

    La Cassazione può limitarsi a una condanna generica a carico dell'imputato per le spese a favore dell'Erario; la concreta liquidazione e l'emissione del relativo decreto spettano al giudice di rinvio o al giudice che ha emesso la decisione divenuta definitiva

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma che attribuisce alla Corte di cassazione la funzione di pronunciare, tra l'altro, statuizioni sulle spese processuali; interpretata unitamente all'art. 110 del d.P.R. 115/2002 come base per la condanna generica dell'imputato a favore dell'Erario

  • art. 110 d.P.R. 115/2002

    Collegato all'art. 541 c.p.p. per la disciplina delle spese e del patrocinio a spese dello Stato; supporta la possibilità di una condanna generica da parte della Cassazione

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Prevedono la procedura di liquidazione e il decreto di pagamento per le spese a carico dell'Erario; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato emettere tale decreto

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio della soccombenza applicabile all'azione civile esperita nel processo penale: la valutazione delle spese segue l'esito finale del procedimento di merito e non le vicende parziali nei diversi gradi

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019 (Valle) e Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003 (Larnè)

    Consolidano il principio per cui la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese in Cassazione quando la decisione è un annullamento con rinvio: spetta al giudice di merito, nel prosieguo del processo, valutare la soccombenza e liquidare le spese

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio, può limitarsi a una condanna generica dell'imputato a favore dell'Erario; non procede direttamente alla liquidazione dettagliata delle spese: questa è competenza del giudice del rinvio o del giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato.
  • La quantificazione e la pronuncia in forma di decreto di pagamento ai sensi del d.P.R. 115/2002, artt. 82-83, spettano al giudice che decide definitivamente sulla domanda civile; se la parte civile non riassume il giudizio davanti al giudice competente, non può ottenere la liquidazione delle spese in sede di legittimità.
  • Nelle vicende processuali con esiti differenti nei vari gradi, il criterio per l'attribuzione delle spese della parte civile è la soccombenza finale (art. 91 c.p.c. applicato all'azione civile nel processo penale): il giudice di merito del prosieguo valuta chi è soccombente alla luce dell'esito complessivo.
  • Richieste di correzione o specificazione del dispositivo in Cassazione sono inammissibili se denunciano un presunto errore 'materiale' inesistente; la correzione è ammessa solo per veri errori materiali o palesi omissioni.
  • Prima di proporre istanze in Cassazione per ottenere la liquidazione delle spese a favore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, è opportuno aver preventivamente riassunto il giudizio davanti al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ove necessario, per non precludersi la via della liquidazione.
  • Chi propone istanze infondate o inammissibili rischia la condanna alle spese e, talvolta, sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) come nella presente pronuncia.

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