Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5530/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202413858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. la questione relativa alla procedibilità del ricorso, non ha definito il giudizio. Ha assegnato alle parti 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026, con riserva anche sulla liquidazione delle spese.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di emersione presentata il 2 luglio 2020, successivamente definita con decreto prefettizio di rigetto del 2 agosto 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione sulla domanda di emersione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma ha adottato, il 2 agosto 2024, un decreto di rigetto dell’istanza. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato l’intenzione di proporre motivi aggiunti contro il provvedimento sopravvenuto; la causa è stata quindi cancellata dal ruolo, lasciando alla parte la proposizione del relativo atto. Il Collegio ha rilevato che i motivi aggiunti preannunciati non risultano tuttavia proposti nel presente giudizio, prospettando un dubbio sulla procedibilità del ricorso avverso il silenzio.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio-inadempimento e la domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti, prima della decisione, una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio dell’amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso che definisce l’istanza, il giudice deve verificare la procedibilità della domanda originaria e l’eventuale necessità di impugnare il nuovo provvedimento mediante motivi aggiunti o autonomo ricorso.
  • Se il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva per la procedibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.