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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04288/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento conferma la condanna già pronunciata in appello, ritenendo infondato il profilo sulla configurabilità del reato e inammissibile quello relativo al trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi del ricorso erano due: da un lato si sosteneva la presunta inconfigurabilità del delitto di resistenza, nonostante la condotta contestata consistesse in pugni e calci sferrati contro pubblici ufficiali; dall'altro lato si censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena irrogata. La Corte rileva che il primo motivo era manifestamente infondato perché la condotta era pacificamente riconducibile al modello legale del reato; il secondo era improponibile perché attinente al potere-dovere del giudice di merito di determinare la pena, decisione che risultava comunque sorretta da congrua motivazione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Il testo richiama implicitamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo che la condotta di pugni e calci contro i pubblici ufficiali integri pacificamente il modello legale della fattispecie.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere valutativo del giudice di merito; la loro mancata concessione non è censurata in cassazione quando la motivazione sulla pena sia congrua.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza di uno dei motivi e per improponibilità dell'altro, secondo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta violenta, anche consistente in pugni e calci, diretta contro i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, quando sia riconducibile al paradigma legale della fattispecie.
  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che sollecitano una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio riservato al giudice di merito, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o comunque estranei al perimetro del sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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