Sentenza n. 4696/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, successivo diniego di autotutela e rettifica dell’atto di esclusione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso indetto dall’Azienda Ospedaliera San Pio per la copertura di due posti di dirigente avvocato e aveva dichiarato di possedere i requisiti richiesti dal bando. Era stata esclusa con la motivazione della mancanza del requisito previsto dal punto c) del bando, relativo, alternativamente, a cinque anni di servizio effettivo nella medesima professionalità presso enti del Servizio sanitario nazionale oppure a un’esperienza quinquennale analoga maturata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca. La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 483/1987, dell’art. 26 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 del d.P.R. n. 101/1990 e dei requisiti del bando, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento, contraddittorietà, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Sosteneva che l’esperienza forense maturata dal gennaio 2017 al marzo 2019 avrebbe dovuto essere valutata come esperienza analoga e alternativa al servizio quinquennale presso la pubblica amministrazione. Contestava inoltre la successiva nota con cui l’Azienda aveva richiamato anche la mancanza dell’iscrizione all’Ordine degli avvocati, assumendo di non essere tenuta a tale iscrizione in quanto dipendente pubblica. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava anche la delibera di rettifica dell’originario provvedimento di esclusione, riproponendo sostanzialmente le medesime censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sull’illegittimità dell’esclusione. L’Azienda aveva ammesso la ricorrente con riserva alla prosecuzione della procedura; la candidata aveva superato le tre prove d’esame ed era stata inserita nella graduatoria definitiva al trentaduesimo posto. Secondo il giudice, la pubblicazione della graduatoria finale imponeva alla ricorrente di impugnare anche tale atto, poiché la graduatoria non costituisce conseguenza inevitabile dell’esclusione e comporta nuove valutazioni, riferite anche agli altri concorrenti. L’eventuale annullamento dell’esclusione non avrebbe quindi prodotto automaticamente la caducazione della graduatoria. Non avendo impugnato la delibera di approvazione della graduatoria definitiva, la ricorrente non avrebbe più potuto ottenere, attraverso il solo annullamento degli atti di esclusione, una tutela utile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. 10 dicembre 1987, n. 483
La disciplina concorsuale per il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale
La norma è stata invocata dalla ricorrente quale base della disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso al concorso per dirigente sanitario; il TAR non ne ha esaminato il merito applicativo.
art. 26 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La ricorrente sosteneva che la disposizione consentisse, in alternativa al servizio quinquennale presso la pubblica amministrazione, la valorizzazione di un’analoga esperienza quinquennale presso studi professionali privati
La questione interpretativa è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 1 d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101
Regolamento relativo alla pratica forense
La norma è stata richiamata in relazione alla prova dell’esperienza forense della candidata; il giudice non ha deciso la relativa questione.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l’esclusione da un concorso pubblico, la successiva approvazione della graduatoria finale impone al candidato di impugnare anche tale atto, quando intenda ottenere una tutela utile sulla propria posizione concorsuale.
- La graduatoria finale di un concorso pubblico non costituisce una conseguenza inevitabile dell’atto di esclusione, poiché comporta nuove valutazioni e incide sulle posizioni di una pluralità di concorrenti; pertanto, l’eventuale annullamento dell’esclusione non determina automaticamente la caducazione della graduatoria.
- La mancata impugnazione della graduatoria definitiva sopravvenuta determina l’improcedibilità del ricorso contro l’esclusione per sopravvenuta carenza di interesse, quando l’annullamento del solo atto espulsivo non possa più assicurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale.
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