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Sentenza

Sentenza del 15/02/2017 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Disciplina della notificazione - Irreperibilità relativa eassoluta - Regolarità della notifica in caso di variazione dell'indirizzo all'anagrafe - Nullità della notifica e illegittimità dell'iscrizione a ruolo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità della notificazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. Gli atti erano stati notificati secondo la procedura prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del DPR 600/1973, applicabile ai casi di irreperibilità assoluta, con deposito presso la Casa Comunale. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione conosceva il suo indirizzo anagrafico e, in assenza di consegna per mera assenza temporanea, avrebbe dovuto applicare la procedura dell’art. 140 c.p.c., relativa all’irreperibilità relativa. La relata non indicava ricerche o indagini idonee a dimostrare che il contribuente si fosse trasferito in luogo sconosciuto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando nulla la notificazione degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che l’irreperibilità assoluta richieda l’accertamento di un trasferimento in luogo sconosciuto, documentato dalle ricerche del notificatore, mentre la semplice assenza presso un indirizzo noto impone l’applicazione dell’art. 140 c.p.c. La successiva variazione della residenza anagrafica non ha sanato il vizio e, anzi, ha confermato che il contribuente era rintracciabile. La costituzione in giudizio non ha sanato la nullità perché è intervenuta dopo la scadenza del termine decadenziale per l’accertamento. Di conseguenza, è stata dichiarata illegittima anche l’iscrizione a ruolo e annullata la pretesa portata dalla cartella di pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973

    La disposizione disciplina la notificazione degli atti tributari nei casi in cui nel Comune non vi siano abitazione, ufficio o azienda del destinatario.

    La norma è sostitutiva dell’art. 143 c.p.c. e si applica ai casi di irreperibilità assoluta, quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto dopo adeguate ricerche. Non è sufficiente la mera assenza del destinatario presso un indirizzo conosciuto.

  • Art. 140 c.p.c.

    La procedura riguarda il caso in cui il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario sia esattamente individuato, ma la consegna non possa avvenire per difficoltà materiali, come assenza, incapacità o rifiuto dei consegnatari.

    Quando l’indirizzo del contribuente è noto e non vi sono prove di un trasferimento in luogo sconosciuto, deve essere utilizzata la procedura per l’irreperibilità relativa, comprensiva degli adempimenti previsti dalla norma.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto.

    La costituzione in giudizio del contribuente può normalmente sanare la nullità della notificazione, ma non quando il raggiungimento dello scopo avvenga dopo la scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo.

  • Art. 26, comma 3, DPR 602/1973

    La norma rinviava alle modalità dell’art. 60 DPR 600/1973 per alcune notificazioni effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

    La Corte costituzionale ha escluso l’applicazione automatica della disciplina dell’art. 60 ai casi di irreperibilità relativa, limitandola alle ipotesi di irreperibilità assoluta.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 258/2012

    È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, DPR 602/1973 nella parte in cui prevedeva l’applicazione dell’art. 60 DPR 600/1973 ai casi disciplinati dall’art. 140 c.p.c.

    Gli adempimenti propri dell’irreperibilità relativa non possono essere sostituiti da quelli, più semplificati, previsti per l’irreperibilità assoluta.

  • Cassazione, sentenze e ordinanze nn. 19847/2005, 10189/2003, 13183/2004, 3799/1997, 24260/2014, 7523/2016 e altre richiamate

    La notificazione secondo il rito degli irreperibili assoluti presuppone che il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto e che il notificatore abbia svolto ricerche idonee.

    La relata deve indicare, almeno in modo sufficiente, le ricerche e gli accertamenti compiuti per giustificare il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta.

Massime di principio

  • La distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta è decisiva: l’irreperibilità relativa ricorre quando l’indirizzo è noto ma il destinatario è temporaneamente assente; l’irreperibilità assoluta richiede invece che non sia possibile rintracciare il destinatario neppure mediante ricerche diligenti.
  • La sola risultanza anagrafica non è sempre decisiva, ma l’Amministrazione deve verificare concretamente l’eventuale trasferimento e descrivere nella relata le ricerche effettuate. Una relata generica può comportare la nullità della notificazione.
  • La successiva variazione della residenza non dimostra necessariamente che il contribuente fosse irreperibile al momento della notifica; può anzi confermare che il soggetto era reperibile o che si trattava di un semplice cambio di indirizzo.
  • La costituzione in giudizio può sanare una notificazione nulla solo se avviene prima della scadenza del termine decadenziale per l’accertamento. Se interviene dopo, la sanatoria non impedisce di far valere la decadenza.
  • La nullità della notificazione dell’avviso di accertamento può travolgere gli atti successivi, compresa l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, quando l’Amministrazione non dimostri una valida notificazione o una tempestiva sanatoria.

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