Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41100/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per la sottrazione di beni di cancelleria riqualificata in tentato furto aggravato, lamentando: 1) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione nella rideterminazione della pena a seguito della riqualificazione (in particolare calcolo sbagliato della diminuzione di un terzo prevista per il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p.); 2) esclusione, senza adeguata motivazione, della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonostante il modesto valore degli oggetti, lo stato di abbandono dei locali e, per alcuni, l'incensuratezza; 3) per il solo Testa, illogicità nel trattamento sanzionatorio perché gli sono state applicate aggravanti (recidiva) non contestate e posto un giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche senza considerare il suo stato di incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi nei limiti indicati. Rigetta le censure sul merito della scelta della diminuzione in un terzo ma rileva e corregge l'errore di calcolo del giudice d'appello: la pena per il tentativo doveva essere fissata correttamente (pena base per il reato consumato 1 anno, diminuzione di un terzo porta a 8 mesi per il tentativo e, con il rito alternativo, a 5 mesi e 10 giorni). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte conferma che per Lo Coco e Lo Bianco Giacomo, entrambi recidivi qualificati e reiterati, la particolare tenuità è esclusa legittimamente; per Testa (incensurato) e Lo Bianco Osvaldo (recidivo semplice) la motivazione è insufficiente e la Corte annulla la determinazione della pena nei loro confronti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, fissando tuttavia un riferimento minimo di pena che dovrà essere comunque almeno di 5 mesi e 10 giorni. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio per Lo Coco e Lo Bianco Giacomo limitatamente al trattamento sanzionatorio, che viene rideterminato in 5 mesi e 10 giorni di reclusione; annullata con rinvio per Testa e Lo Bianco Osvaldo sul solo punto della determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Disciplina la diminuzione della pena per il tentativo; la Corte rileva che la diminuzione di un terzo deve essere applicata correttamente al calcolo della pena base per il reato consumato e alle eventuali ulteriori attenuanti connesse al rito.

  • art. 131-bis c.p.

    Regola la particolare tenuità del fatto. La Corte ricorda che l'applicazione richiede motivazione concreta sulle modalità della condotta, sull'esiguità del danno o del pericolo e sul grado di colpevolezza; l'assenza di tale motivazione rende improcedibile l'esclusione della causa di non punibilità per soggetti non preclusi (incensurati o recidivi semplici).

  • art. 625 c.p., n. 7

    Rientra tra le aggravanti (es. eventuale violazione di domicilio o altro elemento aggravante collegato al furto); la Corte osserva che l'attribuzione di aggravanti e il loro effetto deve essere correttamente valutato e non può essere dato per scontato nei confronti di un imputato a cui la specifica aggravante non è contestata.

Massime di principio

  • La diminuzione di pena prevista per il tentativo (art. 56 c.p.) deve essere calcolata con precisione sul valore della pena base: errori aritmetici comportano annullamento o correzione della determinazione della pena.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una motivazione specifica e concreta sulle modalità della condotta, sull'esiguità del danno o del pericolo e sul grado di colpevolezza; un semplice richiamo a considerazioni generiche o formule di stile è insufficiente.
  • La recidiva qualificata e reiterata può legittimamente precludere il riconoscimento della particolare tenuità, mentre la recidiva semplice o lo stato di incensuratezza richiedono valutazioni più attente e motivate.
  • Non si possono attribuire aggravanti o effetti speciali di aggravanti a soggetti nei cui confronti tali aggravanti non sono contestate; il giudice deve esplicitare il fondamento dell'applicazione dell'aggravante.
  • In caso di errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio la Cassazione può annullare senza rinvio quando la correzione è possibile in sede di legittimità; può altresì disporre il rinvio per nuovo esame quando è necessaria una rivalutazione motivata delle circostanze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.