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Ordinanza

Ordinanza n. 372/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale che ha attribuito alla ricorrente 41 punti, negando 36 punti autoattribuiti e collocandola al n. 1928, nonché gli atti presupposti relativi ai requisiti documentali e alla griglia di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto regionale di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse alla fase istruttoria della valutazione di merito, contestando il mancato riconoscimento dei punteggi autoattribuiti per i criteri B, C1, C2, C3 e C4. Ha inoltre censurato la disciplina dell’avviso, nella parte in cui prevedeva la decurtazione dei punteggi in caso di difformità delle asseverazioni senza individuare le difformità rilevanti, quelle sanabili mediante soccorso istruttorio e i criteri per attribuire i punteggi risultanti dagli indicatori della domanda. Tra i profili dedotti vi era l’illegittimità del mancato ricorso al soccorso istruttorio e del mancato riconoscimento dei punteggi sulla base della documentazione prodotta. La ricorrente aveva allegato una relazione tecnica asseverata sottoscritta da un ingegnere, sostenendone l’idoneità. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. In base a un sommario esame, ha ritenuto non ragionevolmente prevedibile l’accoglimento del ricorso perché l’art. 13.3 dell’avviso prescriveva, a pena di mancata attribuzione dei relativi punteggi, la produzione di una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, diretta ad attestare specifici parametri occupazionali ed economico-aziendali. Le FAQ dell’Amministrazione avevano chiarito che la relazione doveva essere redatta e sottoscritta da un dottore commercialista o da altro professionista abilitato in ambito economico-finanziario, escludendo l’idoneità dell’ingegnere. Il TAR ha rilevato che la carenza riguardava non soltanto la modalità di firma, ma la mancanza della necessaria qualifica professionale dell’autore della sottoscrizione. Ha inoltre ritenuto che le ragioni del mancato riconoscimento del punteggio fossero evincibili dal provvedimento impugnato e che le precisazioni della difesa erariale non costituissero integrazione postuma della motivazione. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il soccorso istruttorio non opera per inadempimenti dichiarativi o documentali espressamente sanzionati dalla lex specialis, soprattutto nelle procedure comparative e di massa, nelle quali assume rilievo il principio di autoresponsabilità. In vista del merito, il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell’elenco delle domande ricevibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali per trenta giorni. Ha assegnato quindici giorni per effettuare l’incombente e dieci giorni per depositare la documentazione comprovante l’adempimento, avvertendo che l’omessa notificazione e il successivo deposito nei termini avrebbe comportato l’improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 10 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l’istanza cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.

  • art. 13.3 dell’Avviso regionale

    pena la mancata attribuzione dei relativi punteggi

    Imponeva la produzione, con la domanda, di una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato per attestare i parametri rilevanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

  • art. 14.4 dell’Avviso regionale

    Qualora, le asseverazioni richieste fossero difformi dai format previsti, ovvero non fossero corrispondenti con i punteggi autoattribuiti dalle imprese, Irfis procede alla decurtazione dei relativi punteggi

    Prevedeva la decurtazione dei punteggi in caso di difformità delle asseverazioni o di non corrispondenza con i punteggi autoattribuiti; la legittimità di tale disciplina è stata contestata, ma non definita nel merito in sede cautelare.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente la notifica per pubblici proclami e disciplina l’integrazione del contraddittorio; il TAR lo ha applicato disponendo l’integrazione nei confronti degli altri soggetti collocati nell’elenco delle domande ricevibili ma non finanziabili.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale base processuale per le modalità della notifica per pubblici proclami.

  • art. 151 c.p.c.

    È stato richiamato in combinato disposto con le norme del c.p.a. per autorizzare la pubblicazione dell’avviso sui siti istituzionali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la conseguenza dell’improcedibilità in caso di mancato perfezionamento e deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio non è normalmente applicabile agli adempimenti dichiarativi o documentali che la lex specialis richieda espressamente a pena di mancata attribuzione del punteggio, in ragione del principio di autoresponsabilità dei partecipanti.
  • Quando l’avviso richiede una relazione asseverata da una specifica categoria di professionisti abilitati, la sottoscrizione da parte di un soggetto privo di quella qualificazione integra una carenza sostanziale relativa alla qualifica professionale e non una mera irregolarità formale sanabile.
  • Le FAQ dell’amministrazione possono chiarire, nell’ambito della disciplina del bando, la categoria professionale competente a redigere una relazione tecnica, purché tale chiarimento sia coerente con la natura e la funzione dell’adempimento richiesto dall’avviso.
  • Non vi è integrazione postuma della motivazione quando il provvedimento consente al destinatario di percepire le ragioni del mancato riconoscimento del punteggio e le difese dell’amministrazione si limitano a precisare tali ragioni senza introdurne di nuove.
  • Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità elevata di soggetti inseriti in una graduatoria di domande ricevibili ma non finanziabili, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, fissando termini per la pubblicazione e per il deposito della prova dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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