Sentenza n. 1709/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto della provincia di -OMISSIS- di data -OMISSIS- Prot. N. -OMISSIS-ter, notificato in data 22.02.2023, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico presentato in data 15.07.2022 dal sig. -OMISSIS-, avverso il Decreto Cat. -OMISSIS-, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha revocato la licenza del porto di fucile per uso tiro a volo di cui lo stesso era titolare; - conseguentemente, del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-, di data -OMISSIS- con cui veniva revocata la licenza del porto di fucile per uso tiro a volo di cui il sig. -OMISSIS- era titolare; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro verbale, parere, proposta, valutazione ed atto richiamato in quelli impugnati o ad essi connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, incensurato e privo di precedenti o carichi pendenti, aveva ottenuto la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e acquistato un'arma detenuta presso la propria abitazione senza munizioni. In seguito a un alterco con la convivente, la polizia aveva ritirato cautelativamente l'arma e il titolo autorizzativo. La Prefettura aveva avviato un procedimento per il divieto di detenzione di armi, poi archiviato dopo avere acquisito le dichiarazioni della convivente, la quale aveva escluso percosse o violenze. Successivamente la Questura aveva comunque revocato la licenza di porto d'armi, ritenendo accertato che il ricorrente avesse colpito la convivente con uno schiaffo e avesse mantenuto un atteggiamento aggressivo. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931 e l'eccesso di potere per insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e perplessità. In particolare, ha sostenuto che il fatto non rientrasse nelle fattispecie normative richiamate, che l'episodio fosse occasionale e non dimostrasse un'inclinazione alla violenza o l'inaffidabilità nell'uso delle armi, che l'amministrazione non avesse considerato la sua buona condotta e le dichiarazioni della convivente, che il precedente provvedimento di archiviazione avesse consumato il potere amministrativo e che la revoca fosse contraddittoria rispetto all'archiviazione e alla successiva restituzione dell'arma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia la revoca della licenza sia il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Ha ritenuto fondati i profili relativi all'inapplicabilità delle fattispecie normative richiamate, alla non significativa valenza prognostica dell'episodio, alla mancata considerazione della buona condotta e delle dichiarazioni della convivente, nonché alla contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa. In particolare, la condotta contestata, anche ove consistente in uno schiaffo, risultava episodica e isolata e non dimostrava una prassi reiterata o una predisposizione caratteriale alla violenza. L'amministrazione non poteva fondare la mancanza del requisito della buona condotta su valutazioni generiche e omnicomprensive, spettando alla PA l'onere di provare la cattiva condotta mediante elementi concreti e condotte tipizzate o comunque dotate di specifico disvalore. La revoca era inoltre in stridente contrasto con la precedente archiviazione del procedimento per il divieto di detenzione, che aveva valorizzato le dichiarazioni della convivente e l'assenza di violenza; per superare tale precedente determinazione sarebbe stata necessaria un'istruttoria aggiuntiva convincente e una motivazione rinforzata, fondata su molteplici indizi univoci e concordanti idonei a dimostrare l'inaffidabilità del titolare. È stata invece ritenuta infondata la censura secondo cui il potere valutativo dell'amministrazione si sarebbe consumato con l'archiviazione, non essendo previsto un termine oltre il quale le autorità non possano rivalutare fatti astrattamente rilevanti in chiave preventiva. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 1 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni ritenute violate; il TAR ha ritenuto che le norme indicate non si attagliassero al caso concreto.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni ritenute violate; il TAR ha ritenuto che le norme indicate non si attagliassero al caso concreto.
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni ritenute violate; il TAR ha ritenuto che le norme indicate non si attagliassero al caso concreto.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni ritenute violate; il TAR ha ritenuto che le norme indicate non si attagliassero al caso concreto e che la valutazione di affidabilità non potesse fondarsi su elementi generici e su un episodio isolato privo di concreta valenza prognostica.
art. 111 Cost.
Richiamato nella premessa sulla possibilità di adottare una sentenza semplificata e sulla redazione per punti, in funzione della ragionevole durata del processo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La revoca di una licenza di porto d'armi, fondata sulla valutazione di inaffidabilità del titolare, deve poggiare su elementi concreti, specifici e idonei a dimostrare una ragionevole prognosi di pericolosità o di inidoneità all'uso delle armi; un episodio isolato e occasionale di alterco, non espressivo di una condotta reiterata o di una stabile inclinazione alla violenza, non è di per sé sufficiente.
- Il requisito della buona condotta non può essere negato sulla base di valutazioni generiche, sommariamente formulate o omnicomprensive; la cattiva condotta deve essere dimostrata dall'amministrazione mediante fatti concreti e condotte dotate di specifico disvalore, anche in relazione a fattispecie normative, regolamentari o deontologiche.
- Quando l'amministrazione adotta un provvedimento sfavorevole in contrasto con una precedente archiviazione relativa ai medesimi fatti, deve svolgere un'istruttoria aggiuntiva convincente e fornire una motivazione rafforzata che spieghi le ragioni del nuovo giudizio prognostico negativo.
- La contraddittorietà tra una precedente archiviazione, motivata dall'assenza di violenza e dalla non pericolosità della condotta, e la successiva revoca della licenza per gli stessi fatti integra un vizio di eccesso di potere, salvo che l'amministrazione dimostri, con elementi univoci e concordanti, fatti nuovi o una diversa ricostruzione adeguatamente motivata.
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