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Sentenza

Sentenza del 05/07/2016 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

CATASTO - CATEGORIA CATASTALE - Docfa - Variazione di classamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riclassificazione da B/2 a D/4 è stata ritenuta non corretta e deve essere annullata o comunque disapplicata, poiché l'Agenzia delle Entrate non può fondare il classamento soltanto sulle caratteristiche oggettive dell'immobile, ignorando la natura non lucrativa dell'ente e l'attività effettivamente esercitata. La categoria catastale originaria B/2 risulta quindi confermata, salvo ulteriori elementi incompatibili con tale classificazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la riclassificazione catastale dell'immobile dalla categoria B/2, relativa tra l'altro a convitti, ricoveri e ospizi, alla categoria D/4, riferibile agli immobili destinati a case di cura e ospedali. La Onlus contestava che l'Agenzia avesse considerato esclusivamente le caratteristiche materiali e funzionali dell'immobile, senza tenere conto dell'attività concretamente svolta dal proprietario e della sua natura non lucrativa. Secondo il principio affermato, nell'attribuzione della categoria catastale occorre valutare anche la natura e lo scopo dell'ente proprietario, poiché la categoria D/4 presuppone una struttura riconducibile a un'attività con finalità lucrativa, mentre per una Onlus è coerente la categoria B/2 quando l'immobile è destinato a finalità assistenziali o istituzionali non lucrative.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 1142/1949, disciplina del classamento catastale

    Il classamento deve riflettere la destinazione ordinaria e permanente dell'immobile, valutata secondo la sua concreta funzione e non mediante una considerazione astratta o parziale delle sole caratteristiche edilizie.

  • Categorie catastali B/2 e D/4

    La categoria B/2 comprende strutture quali convitti, ricoveri e ospizi, mentre la categoria D/4 riguarda le case di cura e gli ospedali con caratteristiche riconducibili ad attività imprenditoriali. La distinzione richiede di considerare anche la natura e lo scopo dell'ente che gestisce o possiede la struttura.

  • Normativa sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)

    La natura non lucrativa e le finalità istituzionali dell'ente costituiscono elementi rilevanti per stabilire la corretta categoria catastale, soprattutto quando l'immobile è utilizzato per attività assistenziali e non per esercizio di un'attività lucrativa.

Massime di principio

  • Nel contestare una variazione di classamento non è sufficiente esaminare la struttura fisica dell'immobile: occorre valutare anche la destinazione concretamente perseguita, l'attività svolta e la natura giuridica del soggetto proprietario o gestore.
  • Per gli immobili utilizzati da enti non lucrativi per finalità assistenziali, la classificazione catastale deve tenere conto dell'assenza di scopo di lucro e non può essere automaticamente assimilata a quella prevista per strutture gestite secondo logiche imprenditoriali.
  • L'Agenzia delle Entrate deve motivare la variazione di categoria catastale spiegando perché le caratteristiche dell'immobile e l'attività svolta rendano inadeguata la categoria originaria; una motivazione basata soltanto sulla conformazione edilizia può essere insufficiente.
  • La categoria catastale non dipende esclusivamente dall'uso materiale dei locali, ma dalla combinazione tra caratteristiche oggettive, destinazione funzionale e contesto soggettivo e istituzionale dell'attività esercitata.

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