Sentenza n. 6682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00139/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota prefettizia di conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti precedentemente disposto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato aveva impugnato dinanzi al TAR Basilicata il provvedimento con cui la Prefettura di Potenza aveva confermato un precedente divieto di detenzione di armi, adottato dopo una vicenda giudiziaria relativa all'imputazione per minaccia a mano armata. Il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello penale. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: la necessità di una valutazione concreta e attuale dell'affidabilità, con omessa considerazione del tempo trascorso e di sopravvenienze favorevoli; il difetto di motivazione del provvedimento prefettizio, ritenuto fondato su richiami generici e privo di un adeguato percorso logico-giuridico; l'erronea valorizzazione della pronuncia penale dichiarativa della prescrizione, nonché dell'autorizzazione all'uso delle armi rilasciata da altra Prefettura nel 2021; il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, per avere il TAR respinto le censure con argomentazioni asseritamente apparenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. L'art. 39 del R.D. 773/1931 attribuisce al prefetto un potere valutativo e prognostico diretto ad apprezzare il rischio di possibile abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e del grado di affidabilità dell'interessato. In materia, non sussiste un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi e, nel bilanciamento, prevalgono la sicurezza e l'incolumità pubblica sull'interesse privato. Nel caso concreto, la gravità della condotta contestata e la sua stretta connessione con la disponibilità e l'uso di armi giustificavano la conferma del divieto; gli episodi, valutati complessivamente, costituivano un quadro indiziario idoneo a fondare anche un pericolo meramente potenziale di uso improprio. La prescrizione ha impedito l'irrogazione della sanzione penale, ma non ha eliminato la rilevanza sostanziale della condotta ai fini della valutazione amministrativa dell'affidabilità. Il tempo trascorso e gli elementi favorevoli dedotti dall'appellante non erano sufficienti a superare la persistente valenza negativa dei fatti. Le valutazioni prefettizie sono state ritenute ragionevoli, proporzionate, non manifestamente illogiche o incongrue e adeguatamente motivate; pertanto, non risultavano sindacabili nel giudizio di legittimità. L'appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori, in favore delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931
il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La norma attribuisce al prefetto un potere discrezionale di natura prognostica, volto a valutare il rischio di abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e dell'affidabilità dell'interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate nella decisione.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 R.D. 773/1931 ha natura discrezionale e prognostica e mira a prevenire il possibile abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e del grado di affidabilità dell'interessato.
- In materia di armi non sussiste un diritto assoluto alla detenzione o al porto; nel bilanciamento tra l'interesse privato e la sicurezza e l'incolumità pubblica, queste ultime assumono prevalenza.
- La valutazione prefettizia può fondarsi su un quadro complessivo di elementi indiziari idonei a evidenziare anche un pericolo meramente potenziale di uso improprio delle armi, purché la valutazione sia ragionevole, proporzionata, non manifestamente illogica e adeguatamente motivata.
- La declaratoria penale di estinzione del reato per prescrizione, pur impedendo l'irrogazione della sanzione penale, non esclude la rilevanza sostanziale della condotta ai fini della valutazione amministrativa di affidabilità in materia di armi.
- Il decorso del tempo e la sopravvenienza di elementi favorevoli non impongono una diversa valutazione quando la condotta pregressa, per gravità e connessione con l'uso delle armi, conserva significativa valenza negativa sulla personalità e sull'affidabilità dell'interessato.
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