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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per avere violato il divieto di accesso e stazionamento, per dodici mesi, presso una piazza di Palermo nell'ambito del c.d. DASPO urbano, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di appello aveva escluso il beneficio rilevando la non minimale offensività della condotta, desunta dalla spregiudicatezza dell'agente nell'introdursi senza plausibili ragioni in un luogo per lui interdetto e dalla correlata intensità del dolo. In cassazione il ricorrente ha sostanzialmente contestato tale valutazione, ma in termini ritenuti generici e volti a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero fragili e generiche, non confrontandosi con la ratio della decisione impugnata né con i criteri elaborati dalla giurisprudenza sull'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una motivazione che valuti in modo complessivo le peculiarità della fattispecie concreta; il beneficio può essere escluso quando la condotta e il grado di colpevolezza evidenzino offensività non minimale.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I parametri di valutazione della particolare tenuità del fatto sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi concreti della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offensività, anche senza un autonomo paragrafo dedicato all'istituto, purché la motivazione complessiva escluda implicitamente la tenuità.
  • La censura per omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, ma deve confrontarsi specificamente con i criteri legali e con le ragioni poste a base del diniego.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, la spregiudicatezza della condotta e l'intensità del dolo possono integrare indici di offensività non minimale incompatibili con la non punibilità.
  • Il ricorso per cassazione fondato su doglianze generiche o meramente assertive è inammissibile; in tal caso, salvo elementi contrari, segue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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