Cassazione Penale, Sentenza n. 29222/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per un motivo: nullità per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente censura che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato elementi sopravvenuti (le dichiarazioni rese dallo stesso imputato in interrogatorio) che dimostrerebbero un coinvolgimento limitato e solo per due aste (29/01/2019 e febbraio 2019), la mancanza di contiguità con il sodalizio mafioso e l'assenza di pericolo attuale di reiterazione. Contesta inoltre l'illogicità della motivazione circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, fondata solo sulla possibilità di comunicare con terzi tramite un semplice cellulare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato le dichiarazioni del ricorrente e le abbia giudicate irrilevanti ai fini della concessione di una misura meno afflittiva. L'ordinanza di merito ha valorizzato la consolidata professionalità dell'imputato nel settore delle aste immobiliari e i suoi contatti con ambienti criminali, elementi che giustificano il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza di misure auto-custodiali. La Corte ha precisato che la tempistica delle condotte (2019) non esclude la legittima deduzione del pericolo di reiterazione, essendo quest'ultimo desumibile dalle modalità della condotta anche se risalente nel tempo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Il vizio denunciato riguardava la presunta carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito motivazione sufficiente e che non sussistesse la nullità invocata.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte conferma che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche se la condotta è risalente nel tempo: l'attualità delle esigenze cautelari non coincide con l'attualità temporale del fatto.
art. 275, comma 1 cod. proc. pen.
Sui profili di adeguatezza delle misure cautelari alternative (es. arresti domiciliari): il Tribunale ha potuto ritenere tali misure non idonee alla luce del rischio di comunicazione con terzi attraverso semplici strumenti di comunicazione, giustificando la custodia in carcere.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata nella fase di fatto come aggravante/contesto del reato (concorso esterno in associazione mafiosa): la gravità del reato e la contiguità con ambienti mafiosi sono state valorizzate ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1 (riferimento per adempimenti)
Richiamo formale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; non incide sul merito.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di reiterazione può essere fondata sulle modalità e sulla gravità delle condotte contestate anche se queste sono risalenti nel tempo: la 'remotità' temporale degli episodi non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari.
- Le dichiarazioni sopravvenute dell'imputato (es. interrogatori) non impongono automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare; il loro rilievo dipende dalla capacità di incidere sulle valutazioni complessive di pericolosità e di rischio processuale.
- La disponibilità di mezzi di comunicazione semplici (es. un cellulare) può giustificare la valutazione di inadeguatezza di misure alternative come gli arresti domiciliari se consente contatti con ambienti criminali rilevanti per il pericolo di reiterazione.
- Il ruolo professionale stabile (es. agente immobiliare che partecipa e può pilotare aste) e i contatti con soggetti di spessore criminale costituiscono elementi che il giudice può legittimamente valorizzare per motivare la persistenza delle esigenze cautelari.
- Il giudice del riesame deve comunque motivare il rigetto dell'istanza confrontandosi con le censure del ricorrente; la Corte di legittimità verifica l'adeguatezza e la logicità di tale motivazione più che la mera presenza di nuove dichiarazioni.
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