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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28258/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un residuo debito di euro 2.000, ritenuto ancora dovuto sulla base di una scrittura transattiva relativa a lavori eseguiti presso un condominio. Il debitore proponeva opposizione sostenendo di avere già estinto il debito con pagamenti in contanti e con successivi bonifici; l’opposizione veniva rigettata perché il pagamento non risultava provato. In appello il debitore deduceva, tra l’altro, l’erronea valutazione della scrittura transattiva come quietanza dei pagamenti, la possibilità di pagare anticipatamente rispetto alla rateizzazione pattuita e l’errata valorizzazione della prova testimoniale. Il Tribunale ritenne invece parzialmente provati alcuni pagamenti, riducendo il debito residuo a euro 500. In Cassazione il debitore ha proposto un solo motivo, denunciando omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il bonifico del 28.5.2012 era stato, senza contestazione, imputato a quel debito anche dalla controparte e che ciò avrebbe escluso il residuo credito, incidendo anche sulla regolazione delle spese. La società creditrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, in subordine, l’erronea applicazione dell’art. 2719 c.c. quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alla transazione e alla prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché il motivo, formalmente rubricato come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà non indicava un fatto storico preciso ma mirava a contestare la valutazione delle prove e il convincimento del giudice di merito. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, proposto tardivamente oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, applicando l’art. 334, comma 2, c.p.c. in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, preciso e decisivo; non può essere usato per censurare questioni, argomentazioni o il convincimento del giudice sulle prove.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente incidentale per sostenere l’inammissibilità dell’appello; la Corte non esamina il motivo nel merito perché dichiara inefficace il ricorso incidentale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente incidentale per censurare l’ammissibilità dell’appello; non viene scrutinato nel merito per l’inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 2719 c.c.

    Invocato dalla ricorrente incidentale in relazione al disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura transattiva.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    Il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non impedisce l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo quando il principale è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, ai presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente dal ricorrente quando invoca la non contestazione come relevatio ab onere probandi.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico specifico, discusso tra le parti e decisivo; non basta denunciare un diverso apprezzamento delle prove o criticare le argomentazioni del giudice di merito.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
  • La non contestazione può rilevare come alleggerimento dell’onere probatorio solo se riguarda un fatto processualmente rilevante e non se il ricorrente mira, in realtà, a sovvertire la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza ai fini delle spese di legittimità resta riferita alla sola parte ricorrente principale, restando irrilevante l’eventuale sorte del ricorso incidentale tardivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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