Regolamento (UE) 2025/2543
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2543 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, relativo al diniego del rinnovo dell’autorizzazione del blu patentato V come additivo per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione europea nega il rinnovo dell’autorizzazione del blu patentato V come additivo per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, sulla base del mancato soddisfacimento delle condizioni richieste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce il parere EFSA del 13 marzo 2024, che evidenziava carenze probatorie sulla sicurezza e sulla conformità alle specifiche autorizzate. Conseguentemente, è disposto il ritiro progressivo dal mercato delle scorte esistenti e l’abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013.
Diniego del rinnovo dell’autorizzazione del blu patentato V come additivo per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al blu patentato V impiegato come additivo per mangimi nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti, limitatamente agli animali non destinati alla produzione alimentare. Incide anche sulle scorte esistenti dell’additivo, delle premiscele che lo contengono, nonché sulle materie prime per mangimi e sui mangimi composti prodotti con tali prodotti prima delle date di ritiro dal mercato. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, secondo la disciplina propria dei regolamenti UE; non riguarda l’uso per animali destinati alla produzione alimentare.
Diniego del rinnovo dell’autorizzazione del blu patentato V come additivo per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2543 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo dell’autorizzazione del blu patentato V, con conseguente cessazione della sua autorizzazione per l’impiego nei mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare.
Contesto normativo e procedimento di rinnovo
Il provvedimento si fonda sul sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. Il blu patentato V era stato in precedenza autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Valutazione scientifica e motivi del diniego
La Commissione richiama il principio per cui spetta al richiedente dimostrare in modo adeguato e sufficiente che permangono le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Per le domande di rinnovo, il regolamento (CE) n. 429/2008 richiede, in particolare, la prova che l’additivo resti sicuro per le specie bersaglio, i consumatori, gli operatori e l’ambiente nelle condizioni approvate.
Nel parere del 13 marzo 2024, l’EFSA ha concluso che il richiedente non aveva dimostrato che l’additivo presente sul mercato soddisfacesse le specifiche autorizzate, segnatamente il criterio di purezza di almeno il 90 % del totale delle sostanze coloranti, calcolate come sali di sodio, calcio o potassio. L’Autorità non ha inoltre potuto stabilire la sicurezza del blu patentato V per le specie bersaglio, sia per la non conformità alle specifiche autorizzate sia per la mancanza di dati sulla potenziale aneugenicità. Dopo l’invito della Commissione del 1o luglio 2024 a fornire informazioni supplementari, il richiedente ha dichiarato il 20 settembre 2024 di non voler integrare la domanda.
Effetti giuridici: abrogazione e ritiro dal mercato
Poiché il rinnovo è stato negato, il regolamento dispone l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013. Inoltre, prevede una fase transitoria per il ritiro dal mercato delle scorte esistenti, al fine di consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di ritiro.
- Entro il 1o aprile 2026 devono essere ritirati dal mercato:
- le scorte esistenti dell’additivo;
- le premiscele che lo contengono.
- Entro il 1o luglio 2026 devono essere ritirati dal mercato:
- le materie prime per mangimi;
- i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele sopra indicate, purché prodotti prima del 1o aprile 2026 e destinati ad animali non da produzione alimentare.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è adottato in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Diniego del rinnovo dell’autorizzazione
È negato il rinnovo dell’autorizzazione del blu patentato V come additivo per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi. Il diniego deriva dal fatto che non è stata dimostrata in modo adeguato e sufficiente la persistenza delle condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Fondamento scientifico e istruttoria
La Commissione richiama la domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 13 marzo 2024. L’Autorità ha rilevato la mancata prova della conformità dell’additivo in commercio alle specifiche autorizzate, in particolare al criterio di purezza minimo del 90 % delle sostanze coloranti, e l’insufficienza dei dati per valutare la potenziale aneugenicità. Il richiedente, invitato a integrare la documentazione con lettera della Commissione del 1o luglio 2024, ha dichiarato il 20 settembre 2024 di non voler fornire dati supplementari.
Abrogazione dell’autorizzazione precedente
A seguito del diniego del rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013, che aveva autorizzato il blu patentato V per dieci anni come additivo per animali non destinati alla produzione di alimenti, è abrogato.
Ritiro dal mercato delle scorte esistenti
Le scorte esistenti dell’additivo e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate dal mercato entro il 1o aprile 2026. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con tali additivo o premiscele prima del 1o aprile 2026 e destinati ad animali non da produzione alimentare devono essere ritirati dal mercato entro il 1o luglio 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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