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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Franzè ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della sentenza di condanna irrevocabile (Corte d'Appello di Brescia, 12/06/2019) limitatamente al capo n.10 (art.116, comma 15, d.lgs. 30/04/1992 n.285). La Corte di Appello aveva motivato l'inammissibilità sostenendo che la nuova istanza era mera riproposizione di una precedente già dichiarata inammissibile (ordinanza 19/01/2023) e che mancavano le copie autentiche delle sentenze indicate. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto che la prima richiesta era stata proposta ai sensi dell'art.630 lett. a) (contrasto di giudicati), mentre la nuova era fondata sull'art.630 lett. c) (sopravvenienza/scoperta di prove nuove, in particolare accertamenti sull'elemento psicologico), e che l'obbligo di allegazione delle copie autentiche previsto dall'art.633 cod. proc. pen. non si applicava alle richieste ex lett. c).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso: ha constatato che la Corte d'Appello aveva errato nel considerare la nuova istanza come mera riproposizione di una precedente fondata su presupposti diversi, e che aveva fatto un'applicazione errata della regola formale sull'allegazione delle copie autentiche. Ha anche richiamato il principio secondo cui, nella fase preliminare, il giudice valuta solo la manifesta infondatezza della richiesta con riferimento alla capacità astratta del novum di demolire il giudicato, riservando ogni valutazione di merito alla fase rescissoria. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    art. 630 comma 1 lett. a), lett. c) e lett. d)

    Disciplina i motivi di revisione: lett. a) per contrasto di giudicati; lett. c) per sopravvenienza o scoperta di prove nuove; lett. d) per falsità in atti o altri fatti previsto come reato. La sentenza osserva la differenza logico-funzionale tra le fattispecie, rilevando che istanze fondate su diverse lettere non sono meri duplicati l'una dell'altra

  • art. 633 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo come disposizione che prevede l'allegazione delle copie autentiche

    Prevede l'obbligo di allegare le copie autentiche delle sentenze/decreti di condanna quando la richiesta di revisione è basata sul contrasto di giudicati (art.630 lett. a) e b.) o nei casi tassativamente previsti (es. falsità ai sensi dell'art.630 lett. d)). Non si applica alle istanze ex art.630 lett. c)

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità per mancato rispetto dei requisiti formali (es. allegazione prevista dall'art.633) nelle ipotesi in cui questi siano espressamente richiesti; non può però essere invocato quando la norma che impone l'allegazione non riguarda il tipo di richiesta presentata (es. lett. c))

Massime di principio

  • Bisogna distinguere chiaramente il fondamento giuridico della richiesta di revisione: una nuova istanza basata su diverso titolo (es. sopravvenienza di prove ex lett. c) non può essere respinta come mera riproposizione di una precedente istanza fondata su diverso titolo (es. lett. a)).
  • Nella fase preliminare (delibazione) il giudice valuta solo la manifesta infondatezza della richiesta, cioè l'astratta capacità del novum di travolgere il giudicato; qualsiasi valutazione di merito circa l'effettiva efficacia probatoria del nuovo elemento è rinviata alla fase rescissoria con assunzione della prova nel contraddittorio.
  • L'obbligo formale di allegare copie autentiche delle sentenze (art.633) e la relativa sanzione di inammissibilità (art.634) si applicano soltanto alle ipotesi tassativamente previste (es. contrasto di giudicati ex art.630 lett. a) e b., o falsità ex lett. d)) e non alle richieste basate su sopravvenienza/scoperta di prove (lett. c)).
  • Se il giudice applica requisiti formali non dovuti o confonde i presupposti della domanda, la decisione di inammissibilità è annullabile in Cassazione e la cura appropriata è il rinvio per nuovo esame.
  • Prassi consigliata per richieste ex art.630 lett. c): indicare chiaramente la nuova base normativa, documentare e descrivere la natura del 'novum' e la sua potenziale capacità di incidere sul giudicato; comunque allegare documentazione utile (anche se non sempre richiesta in forma autentica) per evitare eccezioni formali e agevolare la delibazione preliminare.

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