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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08753/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una casa di cura neuropsichiatrica e l'azienda sanitaria locale per prestazioni di ricovero rese negli anni 2004-2007 in regime di accreditamento provvisorio e remunerate, secondo la società, a tariffa ridotta per applicazione della regressione tariffaria unica. La struttura chiedeva il pagamento della differenza tra quanto dovuto a tariffa piena e quanto trattenuto. In primo grado il tribunale aveva rigettato l'opposizione dell'ASL e confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provato il superamento dei tetti di spesa e valorizzando carenze nella comunicazione e individuazione dei limiti. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione, affermando che la società non aveva provato non solo l'accreditamento ma anche la stipulazione di uno specifico accordo contrattuale scritto, presupposto necessario per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese a carico del servizio sanitario nazionale; ha inoltre ritenuto rilevabile d'ufficio la nullità del contratto per difetto di forma scritta. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'ASL, perché non specificamente diretto contro le rationes decidendi del primo giudice; 2) violazione degli artt. 342, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente rilevato d'ufficio la nullità del contratto non contestata in causa e pacificamente esistente; 3) erronea interpretazione e qualificazione della domanda, con travisamento delle prove e violazione di varie norme processuali e sostanziali, perché la domanda riguardava solo la differenza tariffaria di prestazioni già riconosciute e pagate, non la prova del contratto; 4) ulteriore censura sulla formazione di un giudicato implicito interno sull'esistenza e validità dei contratti e sull'inammissibilità del rilievo officioso della nullità; 5) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del giusto processo, poiché il giudice d'appello avrebbe dovuto attivare il contraddittorio sulla questione di nullità rilevata d'ufficio e consentire deduzioni e prove. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l'atto di appello dell'ASL conteneva una critica specifica e analitica alle tre rationes del tribunale, e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che il principio di non contestazione non opera rispetto alla nullità per difetto di forma scritta di contratti con la pubblica amministrazione. Ha ritenuto infondato il quarto motivo sulla pretesa formazione di un giudicato implicito, ma ha accolto il quinto motivo, richiamando il principio per cui, pur potendo il giudice rilevare d'ufficio la nullità del contratto con la PA, deve comunque instaurare il contraddittorio sulla questione e consentire alle parti di interloquire anche in punto di prova, specialmente quando il rilievo avvenga in appello e una parte chieda espressamente di replicare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per il riesame nel rispetto del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso, ma ha accolto il quinto motivo, rilevando la nullità della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio sul rilievo officioso della nullità del contratto per difetto di forma scritta. La sentenza della Corte d'appello di Salerno è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia previa corretta instaurazione del contraddittorio sulla questione di nullità e sulle conseguenti attività difensive e probatorie delle parti.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non opera quando viene in rilievo una nullità del contratto per assenza della forma scritta richiesta ad substantiam.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione delle prove non integrano, di regola, una violazione di legge processuale, ma vanno eventualmente veicolate nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 101 c.p.c.

    Se il giudice rileva d'ufficio una questione che incide sulla decisione, deve assicurare il contraddittorio e consentire alle parti di interloquire e difendersi anche sul piano probatorio.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    Richiamato come fondamento della necessità di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.

  • art. 111 Cost.

    Il rispetto del giusto processo e del contraddittorio impone che le parti possano replicare alla questione sollevata d'ufficio dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalle parti in tema di onere probatorio; la Corte esclude che la mancata contestazione possa superare il problema della nullità formale del contratto.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché non sia coperta da giudicato espresso sulla validità del contratto.

  • art. 2909 c.c.

    Evocato in relazione alla pretesa formazione di giudicato implicito interno sulla validità del contratto.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    Per il riconoscimento della remunerazione delle prestazioni sanitarie sono necessari autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992

    L'accreditamento istituzionale, anche provvisorio, non obbliga di per sé la PA a remunerare le prestazioni fuori dagli accordi contrattuali.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    La remunerazione richiede specifici accordi/contratti con le strutture private accreditate; la mancanza di stipula può sospendere l'accreditamento.

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato come uno dei requisiti del sistema di autorizzazione-accreditamento-contratti per l'attività sanitaria a carico del SSN.

  • R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17

    Tutti i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire forma scritta a pena di nullità e non sono ammessi accordi per facta concludentia.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e amministrazione sanitaria, l'accreditamento, anche se provvisorio, non basta da solo a fondare il diritto alla remunerazione: occorre anche uno specifico accordo contrattuale scritto che disciplini prestazioni, tetti e corrispettivi.
  • I contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam; in mancanza, il contratto è nullo e la nullità non può essere sanata da comportamenti concludenti o da ratifica successiva.
  • La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma il giudice deve preventivamente attivare il contraddittorio sulla questione, consentendo alle parti di difendersi e, se del caso, di svolgere attività probatoria.
  • Il principio di non contestazione non opera per fatti che la legge assoggetta a forma scritta ad substantiam o ad probationem: la mancata contestazione non rende pacifico un contratto nullo per difetto di forma.
  • Il motivo di appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza le rationes decidendi censurate e contiene una critica argomentata, anche se riproduce censure già formulate in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNullitàAccreditamento istituzionale
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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