Cassazione Penale, Sentenza n. 28505/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato sulla violazione di norme processuali: la difesa aveva chiesto, in via subordinata, il rinvio dell'udienza (istanza depositata il 04/03/2025) perché le conclusioni del Procuratore Generale, datate 06/03/2025, erano state comunicate al difensore solo il 10/03/2025, cioè tre giorni prima dell'udienza fissata per il 13/03/2025, quando il termine di cinque giorni per le conclusioni difensive era ormai spirato. Il ricorrente contestava l'omessa concessione del rinvio e la presunta lesione del diritto di difesa derivante dalla tardiva comunicazione delle conclusioni del P.G.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria richiamata (art. 94 co.2 D.L.vo 150/2022 in combinato con l'art. 23-bis del D.L. 137/2020) e ha osservato che: nessuna parte aveva chiesto la discussione orale (quindi si procedeva con il rito cartolare); un'istanza di rinvio non equivale a una richiesta di trattazione orale, che deve essere formulata per iscritto e nei termini perentori previsti (15 giorni); i termini per lo scambio delle conclusioni nel rito scritto hanno natura ordinatoria e non perentoria, pertanto la tardiva comunicazione delle conclusioni del P.G. non comporta di per sé nullità procedurale, salvo prova di concreto pregiudizio al diritto di difesa, onere che gravava sul ricorrente. Nel caso di specie la difesa aveva comunque depositato per tempo, in via autonoma, le proprie conclusioni e non ha dimostrato un effettivo pregiudizio; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 comma 2 D.L.vo 150/2022
Disciplina la normativa transitoria applicabile alle impugnazioni presentate entro il 30/6/2024; la Corte la utilizza per ricondurre il caso alla normativa dell'art. 23-bis del D.L. 137/2020.
art. 23-bis, comma 1 D.L. n. 137/2020
"...fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire"
Stabilisce il rito a trattazione scritta (camera di consiglio) per gli appelli salvo richiesta espressa di discussione orale; la Corte ha ritenuto che, in assenza di tale richiesta formale, il procedimento debba svolgersi per iscritto.
art. 23-bis, comma 2 D.L. n. 137/2020
"Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria... La cancelleria invia l'atto immediatamente... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto"
Disciplina i termini per il deposito e la trasmissione telematica delle conclusioni; la Corte sottolinea che tali termini hanno natura ordinatoria (secondo l'orientamento prevalente) e che la loro violazione non determina automaticamente nullità, salvo concreto pregiudizio.
art. 23, commi 8 e seguenti del D.L. 137/2020 (richiamato)
Richiamato come parte del quadro normativo d'emergenza che regola il rito scritto e le modalità di deposito/trasmissione degli atti; la Corte lo utilizza per contestualizzare le regole procedurali applicabili.
art. 16, comma 4 DL 18/10/2012 n. 179
Norma tecnica sulla trasmissione telematica degli atti; citata per giustificare l'obbligo di invio telematico delle conclusioni alla cancelleria e ai difensori.
art. 24 del decreto richiamato
Citato come norma procedurale relativa al deposito telematico delle conclusioni delle parti private; utilizzata per definire le modalità di deposito nel rito scritto.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di nullità processuali: la Corte afferma che la mancata trasmissione nei termini delle conclusioni non integra automaticamente una nullità generale ai sensi di questa norma, richiedendosi invece la prova del concreto pregiudizio.
Massime di principio
- La richiesta di discussione orale va formulata espressamente e per iscritto nei termini perentori (15 giorni) previsti dalla normativa; un'istanza di rinvio non è equivalente a una richiesta di trattazione orale.
- I termini per lo scambio telematico delle conclusioni nel rito scritto sono in linea generale di natura ordinatoria; la loro violazione non comporta automaticamente nullità della decisione, salvo dimostrazione di un concreto pregiudizio alle ragioni della difesa.
- Il ricorrente che lamenta violazione del diritto di difesa per tardiva comunicazione di atti deve provare l'effettiva incidenza di tale ritardo sull'esito del giudizio; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se la difesa ha depositato autonomamente e tempestivamente le proprie conclusioni, la tardiva comunicazione delle conclusioni avverse difficilmente determina pregiudizio, salvo che non emerga che il contenuto delle conclusioni del P.G. avrebbe potuto incidere sulle risultanze decisionali e la difesa non abbia avuto possibilità di replicare.
- Esistono orientamenti giurisprudenziali che, in casi particolari, ritengono i termini perentori e possono portare all'esclusione delle conclusioni tardive dalla decisione; dunque, in casi analoghi è utile documentare tempestivamente l'avvenuto pregiudizio e valutare la giurisprudenza di merito applicabile.
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