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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40146/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2008 e 2009 nei confronti di due società, con contestazione di operazioni immobiliari ritenute fittizie e dissimulanti erogazioni di finanziamento tramite contratti di leasing. L'Ufficio ha negato la detraibilità dell'IVA e, in parte, la deducibilità dei costi relativi ai canoni di leasing, assumendo che le cessioni immobiliari e i successivi trasferimenti alla società di leasing fossero strutturati per conseguire vantaggi fiscali indebiti. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con tredici motivi: hanno contestato, tra l'altro, la sussistenza della frode e la partecipazione delle società ricorrenti, la carenza o apparenza di motivazione, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'erronea esclusione di parte dei costi, la mancata considerazione di perizie e valori OMI, nonché l'invocato giudicato esterno derivante da precedenti pronunce rese in giudizi relativi ad altre società. Hanno inoltre chiesto l'applicazione dello ius superveniens in tema di sanzioni amministrative tributarie.

La decisione

La Corte ha accolto solo l'ottavo motivo, relativo all'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015, ritenendo operante il favor rei per le violazioni contestate in materia di dichiarazione infedele e indebita detrazione IVA. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione presuntiva della natura fittizia delle operazioni, sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, infondate le censure sull'art. 112 c.p.c. e sulla deducibilità integrale dei costi, nonché non estendibile il giudicato esterno invocato perché proveniente da giudizi tra parti diverse e relativi ad operazioni e periodi d'imposta differenti. La sentenza impugnata è quindi stata cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma sull'accertamento induttivo; la Corte non si sofferma su una specifica interpretazione autonoma, ma ne considera la violazione denunciata infondata

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in tema di accertamento IVA e di contestazione della detrazione indebita

  • art. 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato in relazione alla contestazione ai fini IRAP

  • art. 2699 c.c.

    citato nel ricorso come norma probatoria, ma non risulta oggetto di autonoma applicazione nella decisione

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la presunzione richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente e non atomisticamente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per le censure di nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione di norme processuali

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il rilievo sulla parziale inesistenza oggettiva delle operazioni era già nella contestazione fiscale

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato con riferimento alla deducibilità dei costi e al requisito di inerenza

  • art. 8, commi 2 e 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 27 aprile 2012, n. 44

    invocato dalle ricorrenti per sostenere la deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti; la Corte precisa che tali norme operano solo per operazioni soggettivamente inesistenti, non per quelle oggettivamente inesistenti

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    applicato quale base del favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie

  • art. 15, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    ritenuto jus superveniens favorevole, applicabile alle sanzioni irrogate per infedele dichiarazione e indebita detrazione IVA

  • art. 2909 c.c.

    la Corte esclude l'efficacia del giudicato esterno perché mancava l'identità di parti, petitum e causa petendi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso valore vincolante di altri giudicati; la censura è rigettata

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato per dedotto difetto di contraddittorio sul rilievo della mancata prova del passaggio in giudicato delle sentenze richiamate; la Corte comunque esclude la rilevanza decisiva del punto

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    richiamato come ipotesi eccezionale in cui il giudicato può spiegare effetti verso terzi; la Corte esclude che ricorressero i presupposti

Massime di principio

  • In materia tributaria, la prova per presunzioni è correttamente costruita quando il giudice di merito valorizza congiuntamente più indizi gravi, precisi e concordanti; non è necessario che ciascun elemento, isolatamente considerato, sia decisivo.
  • La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutate in modo unitario, secondo un ragionamento inferenziale complessivo, senza una lettura atomistica dei singoli fatti noti.
  • La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA non possono essere riconosciute quando l'operazione sia accertata come oggettivamente inesistente o fittizia; le regole più favorevoli previste per le sole operazioni soggettivamente inesistenti non si estendono alle operazioni oggettivamente inesistenti.
  • La motivazione è sufficiente quando rende intellegibile l'iter logico seguito dal giudice e individua le prove ritenute decisive; non è richiesta una confutazione analitica di tutte le difese o degli elementi non valorizzati.
  • Il giudicato esterno produce effetti solo se ricorrono identità di parti, petitum e causa petendi; non è invocabile in via riflessa, salvo ipotesi eccezionali espressamente previste o di rapporti di dipendenza giuridica.
  • In tema di sanzioni tributarie, lo ius superveniens più favorevole si applica alle violazioni ancora rilevanti secondo il principio del favor rei.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando la qualificazione giuridica adottata dal giudice resta coerente con il contenuto sostanziale degli atti impositivi e con i fatti contestati dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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