Sentenza n. 5151/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento prot. n. 20250034956 del 06.01.2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul, di diniego del visto ex art. 4 comma 2 D.Lgs. 286/1998; - di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato; - degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, anche se ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per consentire l’immatricolazione e la frequenza di un corso triennale in Interior Design presso l’Istituto Europeo del Design di Milano. Il Consolato aveva ritenuto insufficienti i mezzi di sostentamento, valorizzando il deposito bancario intestato alla richiedente, pari a 12.900 euro, e il reddito del padre-sponsor, ritenuto pari alla sola pensione mensile di 408 euro. Con un unico motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 4, 39 e 39-bis del d.lgs. 286/1998, degli artt. 40, 44-bis, 46 e 47 del d.P.R. 394/1999, dell’art. 6-bis del d.P.R. 334/2004 e dell’art. 4 del d.i. 850/2011, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. La ricorrente ha sostenuto che il deposito superava l’importo previsto dalla disciplina applicabile e che il padre non percepiva soltanto la pensione, ma anche redditi derivanti dall’attività di amministratore e socio di due società, per un reddito complessivo mensile indicato in circa 13.600 euro, oltre alla pensione. È stato inoltre dedotto che il Consolato non aveva adeguatamente verificato tale documentazione né proceduto all’audizione personale dell’interessata. Il Ministero ha eccepito in memoria la tardività del deposito della procura, ma l’eccezione è stata esaminata e respinta perché la procura recava l’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile per tardività la memoria dell’Avvocatura dello Stato depositata il 9 marzo 2026, poiché depositata oltre il termine perentorio di due giorni liberi prima della camera di consiglio. Ha tuttavia esaminato l’eccezione di rito contenuta nella memoria, ritenendola manifestamente infondata: la procura era corredata dall’apostille e doveva quindi considerarsi legalizzata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e correlato vizio motivazionale. Il Consolato aveva fondato il diniego sulla pensione di 408 euro mensili, senza verificare adeguatamente la documentazione relativa agli ulteriori redditi del padre, indicati dalla ricorrente in circa 14.000 euro mensili, e senza considerare adeguatamente il deposito bancario di 12.900 euro, superiore all’importo previsto dalla tabella A della direttiva ministeriale del 1° marzo 2000. Le risultanze prodotte in giudizio, non contestate dall’amministrazione, imponevano una rivalutazione dell’istanza. Il provvedimento è stato pertanto annullato ed è stato ordinato al Ministero di riesaminare la domanda entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo. Il TAR ha escluso di poter ordinare direttamente il rilascio del visto, poiché l’accertato deficit istruttorio richiede il riesercizio del potere amministrativo e non consente di anticiparne l’esito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa del visto di ingresso richiesto per motivi di studio.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla direttiva ministeriale e ai requisiti economici per l’ingresso.
artt. 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
Norme richiamate dalla ricorrente nell’ambito della disciplina dell’ingresso per studio.
artt. 40, 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999
Norme regolamentari richiamate dalla ricorrente a sostegno della domanda di visto per studio.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Norma richiamata tra quelle applicabili alla disciplina del visto.
art. 4 d.i. 850/2011
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai requisiti per il visto.
art. 55, comma 5, c.p.a.
due giorni liberi prima della camera di consiglio
Il termine per il deposito della memoria difensiva è stato ritenuto perentorio; la memoria depositata oltre il termine non è stata presa in considerazione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ha impedito l’adozione diretta dell’ordine di rilascio del visto, essendo necessario il riesercizio del potere amministrativo dopo l’annullamento per difetto di istruttoria.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
L’apostille apposta sulla procura ha consentito di considerarla legalizzata di diritto.
Direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000, tabella A
Il deposito bancario della ricorrente è stato ritenuto superiore all’importo previsto dalla tabella per i mezzi di sostentamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, la valutazione dei mezzi di sostentamento deve considerare complessivamente e concretamente tutte le risultanze documentali relative alla disponibilità economica dello studente e del soggetto che ne garantisce il sostentamento.
- È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il diniego di visto fondato esclusivamente su una componente reddituale dello sponsor, quando la documentazione disponibile evidenzi ulteriori redditi o fonti di sostentamento che l’amministrazione non abbia adeguatamente verificato.
- Quando l’annullamento del diniego di visto dipende da un’insufficiente istruttoria, il giudice deve limitarsi, di regola, ad annullare l’atto e ordinare il riesame entro un termine, senza imporre direttamente il rilascio del visto, poiché l’amministrazione deve ancora esercitare il proprio potere valutativo.
- Le risultanze documentali prodotte in giudizio dalla parte privata e non specificamente contestate dall’amministrazione possono imporre una rinnovata istruttoria e valutazione da parte dell’autorità competente, ma non determinano automaticamente il contenuto del provvedimento finale.
- La procura proveniente dall’estero corredata dall’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 deve essere considerata legalizzata di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →