Sentenza n. 383/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n.922/2024 - RG n. 2723/2023, pubblicata in data 20/06/2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, notificata in data 17.08.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cagliari del 09 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente il beneficio della Carta elettronica del docente per euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza n. 922/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, pubblicata il 20 giugno 2024, notificata al Ministero il 17 agosto 2025 e passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La sentenza aveva imposto al Ministero di riconoscere e accreditare sulla Carta elettronica del docente la somma di euro 1.500,00, alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e non risultava eseguito, mentre era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La richiesta di astreinte è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già una misura idonea a garantire l’esecuzione e ha valorizzato, quali ulteriori ragioni ostative, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio, destinato alla formazione professionale e di utilizzazione facoltativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la misura non è automatica ed è esclusa in presenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale obbligata al pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, lo aveva richiamato per riconoscere la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice del lavoro lo aveva richiamato quale disposizione collegata al regime della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per evidenziare che il Ministero si avvale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un’amministrazione statale, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione e dell’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale della decisione entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e fissando un termine decorrente dalla richiesta della parte.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inottemperanza: pur essendo astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto dal giudice.
- La complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di una pluralità di strutture e soggetti, l’eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio possono costituire, valutati complessivamente, ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
- In presenza di incapienza dei fondi dell’amministrazione obbligata, l’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere assicurata anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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