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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34170/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza del 18 marzo 2026 della Corte d'appello di Napoli, che l'aveva ritenuta responsabile per non avere osservato il provvedimento del Questore di Napoli del 6 ottobre 2022, che le vietava di fare rientro a Napoli per due anni, e il provvedimento del medesimo Questore del 18 luglio 2022, contenente il divieto di accesso alle aree urbane previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2007. Con il primo motivo ha contestato la valutazione della propria presenza a Napoli il 15 marzo 2023, invocando ragioni personali e familiari non meglio precisate. Con il secondo motivo ha censurato la rilevanza attribuita alla presenza nel luogo vietato, sostenendo che dovesse essere verificato anche lo svolgimento di un'attività finalizzata al conseguimento di un profitto. Con il terzo motivo ha contestato la motivazione della sentenza, ritenendola fondata su presunzioni anziché su prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo sollecitava una rivalutazione di merito: le ragioni personali e familiari addotte, peraltro non precisate, avrebbero dovuto essere prospettate nel giudizio di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, per il reato previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2007, la sentenza impugnata aveva valorizzato la presenza dell'imputata a Napoli, dato oggettivo sufficiente, senza che rilevasse l'effettivo svolgimento di un'attività diretta a conseguire un profitto; inoltre, non erano state allegate specifiche ragioni della presenza nel luogo. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la decisione di appello richiamava specifiche fonti di prova testimoniali basate su quanto accertato e personalmente constatato, non mere presunzioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escluderne la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2007

    la norma incriminatrice presuppone tale (sola) verifica, senza che possa assumere rilievo l'effettivo svolgimento di un'attività finalizzata al conseguimento di un profitto

    Ai fini della fattispecie prevista dalla disposizione è sufficiente verificare la presenza nel luogo vietato; non occorre accertare che vi si svolga un'attività diretta a conseguire un profitto.

Massime di principio

  • La fattispecie prevista dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2007, secondo la decisione, si fonda sulla presenza nel luogo vietato e non richiede che sia accertato lo svolgimento di un'attività finalizzata al conseguimento di un profitto.
  • In sede di ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti prospettando ragioni personali o familiari della presenza nel luogo vietato che non siano state specificamente dedotte nel giudizio di merito.
  • La motivazione non è fondata su mere presunzioni quando richiama testimonianze relative a fatti accertati e personalmente constatati dai testi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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