Cassazione Civile, Ordinanza n. 03130/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria di un fabbricato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo, tra l'altro, che l'ente impositore avesse modificato la classificazione urbanistica dell'immobile, che nell'atto non fossero chiariti i criteri di tassazione né se l'imposta fosse stata calcolata sull'intera area o sul solo fabbricato, e che non risultasse provata la notifica di un atto di modifica della rendita catastale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché violazione degli artt. 16-bis e 54 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. Sostiene di essersi ritualmente costituito in giudizio in appello con controdeduzioni telematiche, come risultante dalle ricevute del sistema SIGiT, e che la sentenza avrebbe invece erroneamente affermato la sua mancata costituzione, omettendo così di esaminare documenti e difese relativi al classamento catastale originario dell'immobile in categoria D/7 e ai suoi effetti sul presupposto impositivo IMU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza d'appello aveva considerato inesistente la costituzione del Comune e, per tale erroneo presupposto, aveva pretermesso le sue difese e i documenti prodotti. La Corte ha richiamato la disciplina del processo tributario telematico, osservando che alla data degli atti il deposito telematico era già possibile nel grado di appello, e ha ribadito che la decisione resa senza esaminare le difese della parte erroneamente ritenuta contumace è nulla per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e violazioni di legge in cassazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis
Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni attuative; la Corte lo richiama per ricostruire il regime del processo tributario telematico e la facoltatività/obbligatorietà nei diversi periodi.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54
È richiamato come norma processuale asseritamente violata, in combinazione con l'art. 112 c.p.c., nel dedurre la nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
È evocato a fondamento della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia, nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio.
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 8
È richiamato come base del percorso normativo volto a introdurre il processo tributario telematico per efficienza e celerità.
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
art. 2, comma 3; art. 3, comma 3; art. 20
Disciplina l'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario; prevede la continuità della modalità telematica nel grado e in appello per la parte che l'abbia scelta in primo grado.
d.m. 4 agosto 2015
Fissa l'applicazione delle specifiche tecniche agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati da una certa data per alcune Commissioni tributarie regionali/provinciali, tra cui quelle interessate dalla controversia.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lettera h)
Ha inserito nel d.lgs. n. 546/1992 l'art. 16-bis sul processo tributario telematico.
d.m. 15 dicembre 2016
Ha completato l'entrata in vigore del processo tributario telematico per le Regioni indicate, inclusa la Calabria, per i ricorsi notificati a partire dalle date fissate.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
art. 16, comma 1, lett. a), nn. 4 e 5, e comma 5
Ha reso esclusivo il processo tributario telematico per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° luglio 2019.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
È richiamata per escludere, nel caso concreto, la necessità della notifica di una rettifica catastale quando il classamento originario è preesistente alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La decisione resa dal giudice tributario senza considerare le difese e i documenti di una parte erroneamente ritenuta non costituita è nulla per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- L'erronea dichiarazione di contumacia non determina di per sé invalidità della sentenza solo se non abbia causato alcun concreto pregiudizio difensivo; quando, invece, comporta la pretermissione delle difese tempestivamente depositate, la nullità è in re ipsa.
- Nel processo tributario telematico, la regola di continuità della modalità telematica opera come vincolo per la parte che l'abbia scelta in primo grado, ma non impedisce la costituzione telematica in appello se in primo grado la costituzione era stata cartacea; il regime concreto dipende dalla data degli atti e dall'ambito di applicazione delle norme tecniche.
- La classificazione catastale originaria e gli elementi tendenzialmente permanenti della fattispecie tributaria possono rilevare per più periodi d'imposta, mentre non hanno tale carattere elementi variabili come il valore venale o la notificabilità di una rettifica catastale.
- Nel giudizio di legittimità, la nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa per mancato esame delle deduzioni di una parte non richiede che il ricorrente indichi in concreto quali ulteriori argomentazioni avrebbe svolto, quando il vizio riguarda la lesione strutturale del contraddittorio.
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