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Sentenza

Sentenza n. 12959/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca o annullamento del nulla osta al lavoro subordinato e comunicazione di avvio del relativo procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma relativo al nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, deducendo l’illegittimità degli atti, anche in ragione della mancata notificazione della comunicazione di avvio del procedimento all’interessato. Nel corso del giudizio, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha comunicato di avere annullato d’ufficio il provvedimento impugnato e di avere ripristinato l’istanza presentata dal ricorrente. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e il ripristino dell’istanza hanno fatto venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione richiesta. Il giudice ha precisato che le condizioni dell’azione, incluso l’interesse a ricorrere, devono permanere fino al momento della decisione e non solo sussistere al momento della proposizione del ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, accompagnato dal ripristino della posizione procedimentale del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse quando elimina l’utilità concreta e attuale della decisione giudiziale richiesta.
  • L’interesse a ricorrere deve permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia; se viene meno nel corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, anche quando era originariamente ammissibile.
  • La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di giudizio in presenza di giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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