Sentenza n. 1295/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino sez. Lavoro n. 2077/2025, depositata il 10.09.2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2077/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 settembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025, oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo. A fronte della mancata esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'inottemperanza, che fosse ordinato al Ministero di pagare quanto dovuto e che fosse nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato civile, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non efficacemente contestata dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese connesse al titolo, ove dovuti. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che i conteggi della creditrice, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'amministrazione, la quale deve verificarne misura e decorrenza sulla base del titolo e della legge. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, attribuendogli il compito di determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi 120 giorni, senza riconoscimento di compenso. Ha escluso un'ulteriore penalità, poiché il titolo giudiziale già prevedeva la maturazione degli interessi fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della rilevata serialità delle inottemperanze ministeriali relative alla carta docente e ad altri istituti lavoristici.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e ss. c.c.
Gli interessi e i relativi conteggi devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili; i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese nel giudizio amministrativo e per l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina l'onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali, ove dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato non costituisce né modifica il diritto di credito accertato dal giudice ordinario, ma è diretto esclusivamente a renderne effettivo il soddisfacimento secondo il contenuto del titolo, la normativa applicabile e gli eventuali pagamenti già eseguiti.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza civile passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può dichiararne l'inottemperanza e assegnare un termine per l'adempimento, decorso il quale può operare un commissario ad acta previamente nominato.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi, decorrenza e accessori devono essere verificati in concreto sulla base del titolo giudiziale e delle disposizioni di legge applicabili.
- Per l'esecuzione coattiva di titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve essere previamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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