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Ordinanza

Ordinanza n. 376/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'accertamento per l'accertamento 1) dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo per non aver attuato la riconversione regionale e per non avere avviato il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l'erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dai Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L'Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento; 2) per l'effetto, ordinare alla Regione Abruzzo di attuare la riconversione regionale e di avviare il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l'erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dai Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L'Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento; disporre, altresì, qualora la Regione Abruzzo resti inadempiente oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo della stessa ai sensi dell'art. 117, 3° comma, c.p.a.. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge. Con riserva di richiedere il risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202400127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento della Regione Abruzzo agli adempimenti conformativi previsti dalla sentenza n. 242/2025 in materia di riconversione dei posti letto e di avvio dei procedimenti autorizzatori e di accreditamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La struttura sanitaria privata ha presentato istanza ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., deducendo che la Regione Abruzzo non aveva dato esecuzione agli adempimenti indicati nella sentenza del TAR n. 242 del 23 giugno 2025, relativi alla riconversione dei posti letto secondo quanto approvato con il decreto del 27 marzo 2023 adottato dai Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L'Aquila. La ricorrente ha contestato che la D.G.R. n. 448 del 15 luglio 2025, invocata dalla Regione per sostenere la cessazione della materia del contendere, costituisse attuazione conforme della riconversione stabilita dal decreto e dalla sentenza, insistendo quindi per la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario nominare il Prefetto di Chieti, o un suo delegato, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà verificare se la riconversione dei posti letto della struttura, come risultante dalla D.G.R. n. 448/2025, sia conforme al decreto del 27 marzo 2023 e alla sentenza n. 242/2025. Qualora riscontri la non conformità, dovrà sostituirsi all'Amministrazione regionale nell'esecuzione degli adempimenti stabiliti dalla sentenza, adottando ogni misura idonea a garantire la riconversione approvata e disapplicando, ai fini dell'esecuzione del giudicato, gli atti amministrativi incompatibili con esso. L'ordinanza non dichiara la cessazione della materia del contendere e non definisce direttamente la conformità della D.G.R. n. 448/2025, rimettendo tale verifica al commissario.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    nomina di un Commissario ad acta

    Consente al giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio sul silenzio o dell'esecuzione degli obblighi dell'amministrazione, di nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 117, comma 3, d.lgs. 104/2010

    istanza ex art. 117, comma 3

    È la base normativa dell'istanza con cui la ricorrente ha chiesto la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione degli obblighi conformativi derivanti da una sentenza amministrativa, la mera adozione di un successivo atto amministrativo non determina la cessazione della materia del contendere quando sia contestata, con argomenti specifici, la sua conformità al giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere nominato per verificare la conformità dell'attività amministrativa successiva al giudicato e, ove accerti la non conformità, per sostituirsi all'amministrazione nell'adozione degli atti necessari all'esecuzione della sentenza.
  • Nell'esercizio dei poteri sostitutivi finalizzati all'ottemperanza, il commissario ad acta deve assicurare il rispetto del contenuto conformativo del giudicato e non può fondare la propria attività su atti amministrativi incompatibili con esso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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