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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6224/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Mantova che aveva rigettato la sua istanza ex art. 669 c.p.p., chiedendo che fosse posta in esecuzione la sentenza più favorevole del 23/02/2010 (8 mesi di reclusione per appropriazione indebita, poi condonata per indulto) e che venisse scomputata quella misura dalla pena complessiva di 5 anni e 6 mesi inflitta con la sentenza del 04/05/2017 per bancarotta fraudolenta, sostenendo l'identità materiale del fatto (distrazione del semirimorchio "Bertoja" AD29934), il divieto di ne bis in idem e l'illegalità della pena posta in esecuzione nonostante l'indulto precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del 04/05/2017 avesse esplicitamente dichiarato l'assorbimento del reato di appropriazione indebita e "eliminata la corrispondente pena", cosicché gli 8 mesi oggetto della sentenza del 23/02/2010 non sono stati in alcun modo posti in esecuzione nella successiva pronuncia per bancarotta. Pertanto non sussisteva una illegale duplicazione dell'esecuzione o una violazione del ne bis in idem; eventuali profili di incongruenza motivazionale dovevano essere dedotti con i mezzi ordinari di impugnazione, non in sede di incidente di esecuzione. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Strumento invocato dal ricorrente per chiedere l'applicazione della sentenza più favorevole; il giudice dell'esecuzione ha valutato che non vi era posto per applicarlo perché la sentenza successiva aveva già eliminato la pena relativa al fatto assorbito.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'identità dei fatti e della esecuzione; il ricorso sosteneva identità materiale ma la Corte ha ritenuto che l'assorbimento e l'eliminazione della pena nella sentenza più recente escludessero la richiesta.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita, che era oggetto della sentenza del 23/02/2010 e poi assorbito nel reato di bancarotta fraudolenta.

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma riguardante le aggravanti per i reati fallimentari; la Corte ha osservato che il giudice di merito ha applicato aumenti unitari per le aggravanti senza frazionare la pena attribuibile a singole azioni distrattive, e ha ritenuto che ciò non richiedesse scomputi parziali.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamata nel quadro delle norme sul fallimento e sui reati fallimentari connessi alle condotte distrattive; la questione riguardava la connessione tra appropriazione indebita e bancarotta.

  • art. 1, L. n. 241/2006 (indulto)

    Rilevato dal giudice dell'esecuzione per stabilire che il reato di bancarotta (commesso il 4/7/2006) non poteva beneficiare dell'indulto previsto per fatti anteriori al 2/5/2006; tuttavia la questione centrale è stata che la pena per l'appropriazione indebita era stata eliminata per assorbimento.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conseguenze processuali dell'indulto e alla riapertura della questione in sede di esecuzione; la Corte non ha ritenuto applicabile una rinnovazione dell'accertamento ormai irrevocabile.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte per correggere la motivazione nei termini e disporre il rigetto definitivo del ricorso; usata per precisare la correzione della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 4, Protocollo n. 7 CEDU (ne bis in idem)

    Principio citato dal ricorrente per sostenere che non era ammessa duplicazione di punizione per lo stesso fatto; la Corte ha ritenuto che il principio non fosse violato dato che la sentenza più recente aveva assorbito ed eliminato la pena precedente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016

    Riferimento giurisprudenziale evocato dal ricorrente per l'interpretazione del ne bis in idem; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il caso fosse stato correttamente valutato in sede di cognizione e non riapribile in esecuzione.

Massime di principio

  • Se una sentenza successiva dichiara formalmente l'assorbimento di un reato e "elimina la corrispondente pena", la pena precedente non è considerata posta in esecuzione e non può essere scomputata nuovamente in fase esecutiva.
  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione questioni di fatto e di diritto già irrevocabilmente decise in sede di cognizione; eventuali incongruenze motivazionali dovevano essere impugnate con i mezzi ordinari e non nell'incidente di esecuzione.
  • Per ottenere lo scomputo ai sensi dell'art. 669 c.p.p. è necessario dimostrare chiaramente l'identità materiale del fatto e che la sentenza favorevole non sia stata già eliminata o assorbita nella pronuncia successiva.
  • L'applicazione di aggravanti e l'individuazione di una pena "unitaria" per più fatti di distrazione esclude, se adeguatamente motivata, la frazionabilità della pena in relazione a singole azioni distrattive.
  • Se esiste un precedente indulto, occorre valutare le date e la natura dei fatti: l'indulto non si applica retroattivamente ai fatti successivi alla sua efficacia, ma l'effetto dell'indulto deve essere considerato insieme all'eventuale assorbimento del reato nella successiva cognizione.

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