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Sentenza

Sentenza n. 938/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -con declaratoria di nullità ex art. 1350, n. 13), cod. civ. e/o di inefficacia e/o inopponibilità della clausola ex art. 14 della convenzione di concessione in proprietà 10/05/1993; -della Determinazione n. 104 reg. sett. e n. 479 reg. gen. del 23-07-2024, comunicata il 24 successivo, a firma del Responsabile del Settore V Urbanistica – Edilizia Privata e Pubblica – Gestione del PUG – SUAP – Commercio e Patrimonio del Comune di Corigliano d’Otranto, recante ad oggetto “Provvedimento di revoca del lotto n. 15 in zona PIP nel Comune di Corigliano d’Otranto”, con contestuale rigetto dell’istanza di adempimento del 20/06/2024; -di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare della precedente nota interlocutoria comunale prot. n. 4217 del 29-04-2024, recante ad oggetto “Comunicazione Avvio Procedimento Amministrativo di revoca della assegnazione del lotto n. 15 in zona P.I.P.”, nonché, ove occorra, della Deliberazione di G.C. n.127 del 20-11-2008 e del regolamento di attuazione del PIP in parte qua, allo stato non conosciuti nei relativi contenuti, siccome solo genericamente richiamati negli atti impugnati; nonché ancora in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente -della Determinazione n. 150 reg. sett. e n. 653 reg. gen. del 26-09-2024, pubblicata nell’albo pretorio comunale dal 27-09-2024, a firma del Responsabile del Settore V Urbanistica – Edilizia Privata e Pubblica – Gestione del PUG – SUAP – Commercio e Patrimonio del Comune di Corigliano d’Otranto, recante ad oggetto “Assegnazione e cessione di aree in zona P.I.P. – Artigianale – Approvazione bando, schema di domanda e relativi allegati”; -del bando approvato e pubblicato con l’allegata planimetria del P.I.P., anch’essi soprattutto nella parte in cui ricomprendono il lotto n. 15, di proprietà della ricorrente (già da tempo dichiaratasi pronta alla relativa edificazione) nel novero dei lotti assegnandi sulla base dell’espletanda procedura concorsuale; -ove, necessario, del regolamento per l’assegnazione e cessione delle aree in zona P.I.P approvato con D.C.C. n. 25 del 28.7.2023, nonché della D.G.C. n. 114 del 11.9.2023; -di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SA.RE.CO. S.R.L. il 10/04/2026: per l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse della Società ricorrente: -della Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata Suap del Comune di Corigliano d’Otranto n. reg. gen. 900 del 06/11/2025 (conosciuta solo in esito al relativo deposito in giudizio effettuato dalla Difesa del Comune di Corigliano d’Otranto in data 30 gennaio 2025), recante ad oggetto “ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI AREE IN ZONA P.I.P. - ARTIGIANALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA”; nonché, ove occorra: -della Determinazione Reg. Gen. n. 240 del 02/04/2025 di approvazione della relativa graduatoria provvisoria, nonché del corrispondente verbale della Commissione del 27/03/2025; -del verbale della Commissione del 29/09/2025; -dell’atto del 29/09/2025 con cui la Commissione ha demandato al RUP di procedere al soccorso istruttorio; -del verbale della Commissione del 03/11/2025; -della graduatoria definitiva formulata dalla Commissione in data 03/11/2025; -di tutti i verbali della procedura de qua, ancorché non conosciuti; -di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202401362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'assegnazione del lotto n. 15 in zona P.I.P. e successiva approvazione della graduatoria definitiva per la riassegnazione dei lotti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale di revoca dell’assegnazione del lotto n. 15, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, la successiva graduatoria definitiva per l’assegnazione dei lotti P.I.P. La ricorrente ha dedotto, oltre alla illegittimità derivata, errore sui presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della l. n. 865/1971 e dell’art. 1350, n. 13, c.c., incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, sviamento, violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e degli artt. 7 e seguenti della medesima legge. In particolare, la società ha sostenuto che la clausola della convenzione del 10 maggio 1993, che consentiva la revoca in caso di mancata realizzazione dell’intervento produttivo, non fosse ad essa opponibile o fosse nulla e che le opere di recinzione eseguite nel 2016, unitamente alla successiva disponibilità a edificare manifestata nel 2024, impedissero la revoca. La ricorrente ha inoltre rinunciato espressamente alla censura di incompetenza. Il Comune aveva ritenuto non attuato il permesso di costruire n. 30/2015, poiché erano state realizzate soltanto opere di recinzione, e aveva quindi revocato l’assegnazione per mancata realizzazione dell’opificio entro i termini convenzionali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata dal Comune l’8 giugno 2026, perché tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto opponibili alla società gli obblighi derivanti dalla convenzione del 1993, integrata nel 1994, perché le obbligazioni delle convenzioni urbanistiche hanno natura propter rem e vincolano gli aventi causa; inoltre, nel caso concreto, gli obblighi erano stati espressamente richiamati nell’atto pubblico di conferimento del lotto alla società e nella relativa nota di trascrizione. Il giudice ha escluso che la convenzione fosse inopponibile per carenza della forma solenne, rilevando che l’opponibilità derivava dal richiamo degli obblighi nell’atto pubblico di conferimento. Ha poi ritenuto legittima la revoca, poiché la società non aveva realizzato l’investimento produttivo previsto e il permesso di costruire n. 30/2015 era divenuto inefficace per decorso dei termini; le sole opere di recinzione non costituivano attuazione del titolo edilizio. La dichiarazione di disponibilità a edificare del 20 giugno 2024 è stata giudicata tardiva e comunque non idonea a integrare una causa di forza maggiore prevista dalla convenzione. Le ulteriori censure sono state ritenute generiche e indimostrate. Conseguentemente è stata ritenuta legittima anche la determinazione n. 900 del 2025 di approvazione della graduatoria definitiva, impugnata in via derivata. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine perentorio per il deposito documentale

    Il deposito documentale effettuato oltre il termine perentorio è tardivo e i documenti depositati sono inutilizzabili nel giudizio.

  • art. 27, comma 8, l. n. 865/1971

    Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune da una parte e il concessionario o acquirente dall’altra, viene stipulata una convezione per atto pubblico con il quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza

    La cessione di aree P.I.P. è accompagnata da una convenzione pubblica che disciplina gli obblighi dell’acquirente e le sanzioni per il loro inadempimento.

  • art. 14 della convenzione di concessione in proprietà del 10 maggio 1993, integrata il 30 dicembre 1994

    Trascorso un anno dalla stipula senza l’impresa assegnataria abbia presentato il progetto o un anno dal rilascio della concessione edilizia senza che la stessa abbia dato inizio ai lavori di costruzione dello stabilimento per accertate cause di forza maggiore, il Comune ha la facoltà di revoca del provvedimento di concessione del suolo

    La clausola attribuisce al Comune la facoltà di revocare l’assegnazione quando, decorso il termine previsto dal rilascio del titolo edilizio, non siano iniziati i lavori di costruzione, salvo cause di forza maggiore.

  • art. 1350, n. 13, c.c.

    La censura di nullità per difetto di forma non incide sull’opponibilità degli obblighi convenzionali alla società, poiché tali obblighi sono stati richiamati nell’atto pubblico di conferimento del lotto.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    La dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione non è stata ritenuta dimostrata.

  • artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990

    Le censure relative al giusto procedimento e alla partecipazione procedimentale non hanno condotto all’annullamento degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Le obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica relativa alla concessione o cessione di aree P.I.P. hanno natura propter rem e si trasferiscono agli aventi causa dell’originario assegnatario, quando il subentrante abbia assunto tali obblighi nell’atto pubblico di trasferimento o conferimento del bene.
  • La mancata realizzazione dell’investimento produttivo previsto dalla convenzione P.I.P. e il decorso dei termini del titolo edilizio legittimano la revoca dell’assegnazione del lotto, se la convenzione prevede tale conseguenza e non è provata una causa di forza maggiore.
  • La sola realizzazione di opere di recinzione non costituisce, di per sé, attuazione del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un opificio produttivo e non impedisce la revoca dell’assegnazione per mancato avvio dell’intervento sostanziale.
  • La disponibilità del titolare del lotto a iniziare tardivamente l’edificazione non integra una causa di forza maggiore e non neutralizza gli effetti dell’inadempimento già maturato rispetto agli obblighi convenzionali.
  • Il deposito documentale effettuato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è tardivo e comporta l’inutilizzabilità dei documenti nel giudizio.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTitoli abilitativi ediliziAutotutelaIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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