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Ordinanza

Ordinanza n. 714/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia (settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, di cui al Bando approvato con D.D. 1796/2023) e pubblicato sul portale internet del Ministero dell’Università e della Ricerca il 6 novembre 2025; - del provvedimento di approvazione degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di prima fascia per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, pubblicati in data 6 novembre 2025 sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui è stato dichiarato non abilitato il prof. -OMISSIS-; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, dal n. 1, relativo allo svolgimento della riunione preliminare (del 2/03/2024) al n. 6 (del 3/11/2025), nella misura in cui pregiudichino i diritti e gli interessi del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi del ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto.

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale di non abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/D2, con i connessi atti di approvazione e verbali della commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale di non abilitazione scientifica nazionale, il provvedimento ministeriale di approvazione degli atti e i verbali della commissione giudicatrice, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate non evidenziano con immediatezza profili di illegittimità e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha dedotto la perdita di chance derivante dall'impossibilità di partecipare a procedure di selezione comparativa già bandite o in corso di pubblicazione, anche in considerazione del termine del 31 dicembre 2026 per le procedure valutative ex art. 24, comma 6, della l. 240/2010.

La decisione

L'istanza cautelare è stata rigettata. Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte non facessero emergere profili di evidente illegittimità immediatamente apprezzabili, richiedendo una cognizione piena nel merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso che la perdita di chance prospettata integri un danno grave e irreparabile: l'effetto preclusivo derivante dalla non abilitazione è una conseguenza fisiologica e generalizzata dell'esito negativo della procedura; non è stata documentata alcuna procedura concorsuale già avviata o prossima alla scadenza dalla quale il ricorrente sarebbe stato escluso per effetto dell'atto impugnato; le prospettate future modifiche o scadenze normative non presentano un nesso diretto e immediato con l'efficacia del provvedimento. Il TAR ha inoltre rilevato che un eventuale accoglimento cautelare non attribuirebbe direttamente l'abilitazione, ma imporrebbe soltanto una nuova valutazione da parte di una diversa commissione, il cui esito resterebbe affidato alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione. È stata esclusa anche l'utilità di una sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non essendo state prospettate situazioni individuali eccezionali rispetto ai numerosi ricorsi analoghi. È stata indicata la possibilità di presentare, ove sopravvengano circostanze nuove e specifiche, un'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 71, comma 2, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

  • art. 24, comma 6, l. 240/2010

    È richiamato in relazione alle procedure valutative alle quali il ricorrente assume di non poter partecipare in conseguenza della non abilitazione.

  • art. 6, comma 8-quinquies, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che le procedure valutative ex art. 24, comma 6, l. 240/2010 non potranno essere espletate oltre il 31 dicembre 2026; il TAR ritiene tale prospettazione riferita a evenienze future non direttamente e immediatamente collegate all'atto impugnato.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiede, ai fini della tutela cautelare, il fumus boni iuris e il periculum in mora; il TAR esclude la sussistenza di un danno grave e irreparabile.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il TAR esclude che ne ricorrano i presupposti.

  • art. 71, comma 2, c.p.a.

    Consente la presentazione di un'istanza di prelievo motivata in presenza di circostanze nuove, specifiche e idonee a giustificare l'anticipazione della trattazione.

Massime di principio

  • La mera perdita di chance derivante dall'esito negativo di una procedura abilitativa, quando costituisce una conseguenza fisiologica e generalizzata della mancata abilitazione, non integra di per sé il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora deve essere concreto, attuale e personale; non è sufficiente prospettare future procedure selettive o future scadenze normative senza documentare una procedura già avviata o imminente dalla quale il ricorrente sarebbe direttamente escluso.
  • La sospensione di un giudizio di non abilitazione non attribuisce direttamente l'abilitazione, ma può imporre una nuova valutazione da parte dell'amministrazione; quando l'esito della riedizione resta affidato alla discrezionalità tecnica dell'organo competente, la misura cautelare non ha immediata efficacia satisfattiva del bene della vita.
  • La tutela cautelare non può essere utilizzata per ottenere una trattazione anticipata rispetto alla sequenza ordinaria di numerosi giudizi analoghi in assenza di elementi soggettivi differenziali o di circostanze eccezionali riferibili alla singola posizione.
  • La mancanza di profili di evidente illegittimità immediatamente apprezzabili non comporta necessariamente una definizione negativa nel merito, ma giustifica il mancato riconoscimento cautelare quando l'esame delle questioni richiede una cognizione piena incompatibile con la fase sommaria.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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