Cassazione Penale, Sentenza n. 42244/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. n.152/2006, sostenendo che la Corte territoriale ha ritenuto doloso l'abbruciamento di rifiuti pericolosi senza valutare adeguatamente elementi probatori a favore della natura colposa o accidentale: lo scarso numero di rifiuti di officina bruciati rispetto alla quantità normalmente smaltita regolarmente e la presenza di fogliame e ramaglie in cui tali rifiuti si sarebbero trovati accidentalmente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto sussistente il caso di doppia conforme (sentenza di primo grado e di appello con medesimo percorso motivazionale) e ha escluso la possibilità di una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità. I giudici del merito avevano già ritenuto provato l'abbruciamento abusivo e la volontarietà, ritenendo implausibile l'ipotesi colposa. Conseguentemente la condanna di Marco Ulivelli rimane confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016.
Norme richiamate
articolo 256-bis d.lgs. n.152/2006
Norma che punisce l'abbruciamento illecito di rifiuti, con rilevanza dell'elemento soggettivo. Nel caso la Corte ha interpretato la condotta come volontaria e consapevole, ritenendo ininfluente la presenza congiunta di sterpaglie o di precedenti corretti smaltimenti per escludere il dolo.
art. 616 cod. proc. pen. (richiamato nella sentenza)
Richiamato quale base giuridica per l'onere di sostenere le spese del procedimento da parte del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per motivare la decisione di non ritenere il ricorso proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione di una riduzione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/04/2016
Norma organizzativa che autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata; la Corte segnala che la motivazione della sentenza è stata resa secondo tale forma.
Massime di principio
- La cosiddetta doppia conforme (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello con medesima motivazione) forma un unico corpo motivazionale che limita fortemente la possibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti; la valutazione delle prove di merito non è sindacabile se non per vizi di motivazione gravi.
- Per contestare l'elemento soggettivo (doloso vs colposo) in Cassazione non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni già presentate in appello: occorre dimostrare errori logico-giuridici, omissioni o contraddizioni nella motivazione dei giudici di merito.
- Le censure meramente assertive o ricognitive dei fatti, senza indicazione di specifici profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, sono normalmente dichiarate inammissibili.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare il pagamento delle spese processuali e, in determinate condizioni, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende; tuttavia la Corte può valutare l'assenza di colpa grave e determinare l'importo in via equitativa.
- Quando la decisione di merito identifica chiaramente la volontarietà della condotta non è dirimente la concomitante presenza di altri materiali bruciati: la piena valutazione delle circostanze concrete resta prerogativa dei giudici di merito.
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