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Sentenza

Sentenza n. 814/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per determinate annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta docente, per le annualità rispettivamente indicate, nella misura di 500 euro annui, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito e ha comunicato di avere eseguito integralmente la sentenza mediante l’assegnazione del bonus per l’aggiornamento e la formazione professionale. I ricorrenti hanno confermato la ricezione degli importi, precisando che l’accredito sul borsellino elettronico era divenuto visibile tra il 9 e il 18 dicembre 2025, e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che le pretese azionate erano state integralmente soddisfatte in via amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato il comportamento collaborativo del Ministero, che aveva provveduto all’esecuzione della sentenza, nonché il tempo intercorso tra la richiesta di pagamento e la notificazione del ricorso. Ha inoltre considerato la serialità dei ricorsi patrocinati dal medesimo difensore e l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, elemento idoneo a ridurre proporzionalmente l’impegno professionale per ciascun giudizio. Il Ministero è stato quindi condannato a rimborsare la metà delle spese, liquidate in 300 euro oltre oneri e accessori, con compensazione della restante metà.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta e viene meno l’interesse alla decisione sul merito della controversia.

  • art. 4, comma 2, DM 55/2014

    È richiamato quale criterio per la determinazione del compenso in presenza di più soggetti con posizioni processuali identiche, prevedendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, nelle more del processo, esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della posizione di contrasto tra le parti, non essendo più necessaria una pronuncia sull’oggetto della controversia quando l’esecuzione amministrativa abbia integralmente realizzato il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • Nella liquidazione delle spese di lite possono assumere rilievo il comportamento collaborativo dell’amministrazione e il tempo intercorso tra la richiesta di adempimento e la proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • Quando più ricorrenti, assistiti dal medesimo difensore, si trovano in posizioni sostanziali e processuali identiche e propongono ricorsi seriali su questioni analoghe, la liquidazione delle spese può essere proporzionalmente ridotta in ragione della ripartizione dell’impegno professionale e della standardizzazione delle attività difensive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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