Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del 02/02/2022, la quale aveva rigettato la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari e di sequestro preventivo (anche per equivalente ai sensi dell'art. 640‑quater c.p.) nei confronti di Graziano Vulcano per reati tra cui truffa pluriaggravata e continuata in concorso (capo k) e altri connessi. Il Procuratore deduceva errata applicazione del diritto e vizio di motivazione nel rigetto dell'appello per mancata specificità e per presunto difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione promosso dal Procuratore. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo profilo di doglianza: l'appello era privo del requisito di specificità previsto dall'art. 591 c.p.p., essendosi il PM limitato a riproporre il contenuto della richiesta cautelare senza enunciare censure specifiche né indicare ragioni di diritto e elementi di fatto tali da delimitare l'oggetto dell'impugnazione. Perciò la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità è corretta e assorbe l'ulteriore motivo relativo al presunto difetto di interesse. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e la decisione impugnata resta confermata.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Predisposto il requisito di specificità dei motivi dell'appello a pena di inammissibilità: è necessario indicare i capi e i punti impugnati nonché le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; non è soddisfatto dal mero richiamo o riproporre la richiesta cautelare.
art. 640‑quater c.p.
Norma richiamata dal ricorrente quale fondamento della richiesta di sequestro preventivo diretto e per equivalente; la Corte la menziona come oggetto della richiesta cautelare, ma la decisione di inammissibilità si fonda su profili processuali (specificità dell'appello) e non sull'esame del merito dell'applicazione della norma sostanziale.
Cass. Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021 (Acanfora), Rv. 281010-01
"[è] inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante"
La giurisprudenza citata afferma il principio, in tema di misure personali, che il PM può essere dichiarato privo di interesse se non prospetta esigenze cautelari concrete oltre alla mera allegazione di gravità indiziaria. Nel caso esaminato la Corte non ha deciso direttamente l'applicabilità di tale principio alle misure reali, perché ha ritenuto decisivo il difetto di specificità dell'appello.
Massime di principio
- Un appello cautelare (anche del Pubblico Ministero) deve contenere motivi specifici: non è sufficiente riproporre la richiesta di misura; occorre indicare con chiarezza le censure di diritto e gli elementi di fatto che contestano la motivazione del primo giudice.
- L'art. 591 c.p.p. ha efficacia sanzionatoria: il mancato rispetto del requisito di specificità comporta l'inammissibilità dell'appello.
- Quando si impugna il rigetto di una richiesta di misure cautelari, oltre a dedurre la gravità indiziaria è opportuno prospettare le concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolo in mora, pericolo per la finalità della misura reale) specialmente se la giurisprudenza rilevante richiede tali argomentazioni.
- Se nel provvedimento di merito l'appello è dichiarato inammissibile per più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia fondata perché l'inammissibilità sia confermata; quindi, in sede di impugnazione è consigliabile affrontare e contestare espressamente ciascun possibile profilo di inammissibilità.
- Nelle impugnazioni promosse dal Pubblico Ministero, particolare cura deve essere posta nel delimitare l'oggetto del gravame e nel motivare specificamente i punti di contrasto con la motivazione del giudice di primo grado, per evitare che l'appello sia considerato una mera riproposizione della richiesta cautelare.
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