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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22743 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Milano che aveva respinto il suo appello e confermato, in larga parte, l'annullamento delle riprese fiscali relative a IRAP e IVA. Il motivo principale riguardava l'utilizzo, a favore della società contribuente, di documentazione prodotta soltanto in giudizio e non esibita durante la verifica fiscale, nonostante la richiesta dell'Ufficio. Secondo l'Agenzia, tale documentazione era inutilizzabile ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in mancanza della prova che l'omessa esibizione fosse dipesa da una causa non imputabile al contribuente. Gli ulteriori motivi riguardavano l'omessa o apparente motivazione della sentenza e l'interpretazione dell'art. 172, comma 7, TUIR in materia di utilizzo delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero utilizzato la documentazione tardivamente prodotta senza verificare e motivare adeguatamente l'esistenza di una causa esterna, non imputabile alla contribuente, che avesse impedito la tempestiva esibizione all'Ufficio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata a un'altra Sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4, nel testo vigente ratione temporis

    Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. La preclusione non opera quando il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.

    La documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria e non esibita può diventare inutilizzabile anche nel successivo giudizio tributario. La preclusione non si applica se il contribuente deposita la documentazione già con l'atto introduttivo e dichiara contestualmente, dimostrandolo, che l'omessa esibizione è dipesa da forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o altra causa esterna alla propria sfera di controllo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

    Il rifiuto di esibizione comprende anche la dichiarazione di non possedere la documentazione o la sua sottrazione all'ispezione. La Cassazione ha interpretato la disposizione in modo sistematico e costituzionalmente orientato, riconoscendo che la preclusione non opera quando la mancata esibizione sia stata determinata da una causa non imputabile al contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 58, comma 2

    Quando la documentazione non è stata esibita tempestivamente per una causa non imputabile al contribuente, essa può essere prodotta successivamente nel giudizio tributario, nel rispetto delle forme e dei termini processuali previsti per l'introduzione delle prove documentali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, nel testo attuale

    La numerazione attuale corrisponde, per la parte rilevante, ai commi 3 e 4 applicabili ratione temporis e conferma il principio della inutilizzabilità dei documenti non esibiti, salvo prova di una causa non imputabile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    La disciplina IVA è stata coordinata dalla Cassazione con quella prevista per le imposte sui redditi, così da evitare un'applicazione irragionevolmente più rigida della preclusione probatoria in materia IVA.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 58, comma 2

    Le prove documentali devono essere introdotte nel processo tributario secondo le modalità e i termini processuali applicabili; la produzione successiva è ammissibile quando è giustificata dalla mancata disponibilità non imputabile al contribuente.

Massime di principio

  • La documentazione richiesta durante una verifica fiscale deve essere esibita tempestivamente: se il contribuente la omette senza valida giustificazione, rischia che essa non possa essere utilizzata a suo favore né in sede amministrativa né in giudizio.
  • La semplice produzione tardiva dei documenti non è sufficiente. Il contribuente deve dimostrare che, al momento della richiesta, non disponeva della documentazione e che l'impedimento era dovuto a forza maggiore, caso fortuito, fatto di un terzo o altra causa esterna non imputabile.
  • La causa impeditiva deve essere specificamente allegata e provata, preferibilmente già nell'atto introduttivo del giudizio, insieme alla documentazione tardivamente prodotta.
  • Il divieto di utilizzo riguarda i documenti realmente richiesti e non esibiti o rifiutati; non opera automaticamente quando la mancata esibizione dipende da una concreta indisponibilità non colpevole.
  • La regola si applica sia alle imposte sui redditi sia all'IVA, secondo un'interpretazione coordinata e costituzionalmente orientata delle rispettive disposizioni.
  • Il giudice tributario deve motivare espressamente sull'esistenza della causa non imputabile e non può fondare la decisione su documenti tardivi senza aver prima verificato tale presupposto.

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