Ordinanza n. 3331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 1363/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo originario né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado. L'istanza cautelare è stata fondata sul rischio che l'esecuzione della sentenza e del provvedimento oggetto della controversia arrecasse un danno grave e irreparabile all'attività commerciale esercitata da tempo nell'immobile interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un danno grave e irreparabile nell'eventuale definitivo pregiudizio all'attività commerciale dell'appellante nelle more della decisione di merito. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio si è riservato di fissare l'udienza pubblica di merito nel primo trimestre del 2027.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando l'esecuzione nelle more della decisione di merito è suscettibile di arrecare un danno grave e irreparabile alla posizione dell'appellante.
- Il rischio di un pregiudizio definitivo alla prosecuzione di un'attività commerciale esercitata da tempo nell'immobile interessato dalla controversia integra, se adeguatamente prospettato, il periculum in mora cautelare.
- L'accoglimento della domanda cautelare in appello può limitarsi alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con rinvio della piena cognizione della controversia all'udienza di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
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