Sentenza n. 1272/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione, - della deliberazione del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale del comune di Tortorici ha revocato il Collegio dei Revisori in carica; - della proposta del giorno 20 novembre 2025, n. -OMISSIS-, di revoca del Collegio dei Revisori in carica, sottoposta al Consiglio comunale di Tortorici dal sindaco dello stesso comune; - della successiva deliberazione del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale del comune di Tortorici, a seguito della revoca disposta con la citata deliberazione consiliare n. 57/2025, ha nominato il nuovo Collegio dei Revisori, in persona dei sigg.ri dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; - del verbale della seduta del Consiglio comunale del comune di Tortorici, nelle parti relative: a) alla revoca del Collegio dei Revisori in carica; b) alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori, a seguito della revoca del precedente; - della proposta di nomina del nuovo Collegio dei Revisori - a seguito della revoca del precedente – del giorno 20 novembre 2025, n.74; - delle note del 29 novembre 2025, n. -OMISSIS-; del 2 dicembre 2025, n. -OMISSIS-; del 3 dicembre n. 14894, di nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori del comune di Tortorici (ME), in persona dei sigg.ri dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; - della nota del 13 dicembre 2025, avente ad oggetto “Comunicazione composizione nuovo Collegio dei Revisori dei Conti a seguito di nomina di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26.11.2025” - di tutti gli atti e i provvedimenti connessi, consequenziali o comunque correlati ai precedenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni consiliari di revoca del Collegio dei revisori in carica e di nomina del nuovo Collegio, con gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (revisore dei conti)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del Collegio dei revisori e la successiva nomina del nuovo organo, deducendo, in primo luogo, violazione degli artt. 4 del d.lgs. 165/2001, 6, 10, comma 1, lett. b), e 3 della l. 241/1990. Ha sostenuto che l’istruttoria fosse stata svolta esclusivamente dal sindaco, organo titolare di funzioni di indirizzo, anziché dagli uffici competenti; che la richiesta di deduzioni fosse meramente formale; che la proposta di nomina del nuovo Collegio presupponesse erroneamente già intervenuta la revoca; che le controdeduzioni dei revisori non fossero state esaminate e che la deliberazione di revoca fosse carente di motivazione. In secondo luogo, ha contestato la sussistenza degli addebiti posti a fondamento della revoca, deducendo violazione degli artt. 235 e 239 del d.lgs. 267/2000. In particolare, ha negato ritardi nel parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto, ha evidenziato la carenza della documentazione trasmessa dall’amministrazione, ha contestato l’addebito relativo all’invio del parere in giorno non lavorativo, ha sostenuto di non essere stato posto in condizione di esprimere il parere sul PIAO e ha rivendicato il potere-dovere del Collegio di svolgere verifiche e controlli sulla gestione contabile, anche a seguito di segnalazioni di possibili irregolarità. Ha inoltre contestato l’addebito concernente una pretesa incompatibilità derivante dall’attività politica svolta dal ricorrente, richiamando la disciplina specifica dell’art. 236 TUEL e la genericità del riferimento al d.lgs. 39/2013. Quanto alla nomina del nuovo Collegio, ha dedotto la violazione dell’art. 6 della l.r. 17/2016, nonché l’illegittimità derivata dalla revoca. Ha infine chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine e al prestigio professionale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura privatistica e contrattuale del rapporto, e ha contestato nel merito le domande.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento secondo cui la nomina e la revoca del revisore dei conti costituiscono espressione di poteri pubblicistici relativi al conferimento e al ritiro di un munus publicum. La revoca è quindi qualificata come provvedimento di secondo grado, espressione di potere discrezionale e autoritativo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Il Collegio ha inoltre considerato tamquam non esset la memoria di replica del ricorrente, poiché il Comune non aveva depositato una memoria difensiva cui replicare. Nel merito, ha ritenuto fondata la contestazione degli addebiti. Gli addebiti relativi ai pareri sul bilancio e sul rendiconto riguardavano fatti risalenti a diversi mesi prima della revoca: se l’amministrazione avesse inteso fondare la revoca sui ritardi, avrebbe dovuto intervenire immediatamente dopo le relative scadenze. L’addebito concernente la violazione della cosiddetta “educazione amministrativa” è stato ritenuto oscuro, non riferibile a un inadempimento dei compiti dei revisori e, comunque, non più presente nella proposta sottoposta al Consiglio. Il rilievo relativo alla qualificazione come “verifica straordinaria” dell’attività di controllo è stato ritenuto meramente nominalistico: la qualificazione formale non prevale sulla sostanza dell’attività e gli artt. 239, commi 1, 2 e 5, TUEL riconoscono all’organo di revisione funzioni di vigilanza, diritto di accesso e facoltà di ispezione e controllo. Anche l’addebito relativo all’attività politica del ricorrente è stato ritenuto non riconducibile a un’inadempienza ai compiti dei revisori, oltre che generico e disciplinato, quanto alle incompatibilità, dall’art. 236 TUEL. Il secondo motivo è stato pertanto accolto e il primo è stato dichiarato assorbito. È stata annullata la deliberazione di revoca del Collegio e, per illegittimità derivata, la successiva deliberazione di nomina del nuovo Collegio; gli altri atti impugnati sono stati ritenuti privi di autonoma lesività o assorbiti. Il Comune è stato obbligato a reintegrare il ricorrente nella funzione di revisore, facendo decorrere dalla reintegrazione il periodo residuo necessario a completare integralmente il mandato. La domanda risarcitoria relativa alla perdita economica è stata ritenuta priva di attuale pregiudizio, poiché la reintegrazione neutralizza gli effetti della revoca e assicura il completamento dell’incarico. È stata respinta la domanda di risarcimento del danno all’immagine e al prestigio professionale per mancata prova dello specifico danno-conseguenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 235, comma 2, d.lgs. 267/2000
Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d).
La disposizione consente la revoca per inadempienza; secondo la lettura estensiva accolta dal TAR, non solo per la mancata presentazione della relazione sul rendiconto, ma anche per gravi inadempimenti di ulteriori obblighi previsti dalla legge.
art. 239, comma 1, lett. c), d.lgs. 267/2000
vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità […]
La funzione di vigilanza legittima il Collegio a svolgere controlli sulla regolarità della gestione e rende non decisiva la denominazione formale attribuita alla verifica effettuata.
art. 239, comma 1, lett. d), d.lgs. 267/2000
Individua il termine per la presentazione della relazione o del parere sul rendiconto, il cui mancato rispetto può rilevare ai fini della revoca quando integri un’inadempienza grave.
art. 239, comma 2, d.lgs. 267/2000
l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente […]
Riconosce all’organo di revisione il diritto di acquisire la documentazione necessaria all’esercizio delle proprie funzioni.
art. 239, comma 5, d.lgs. 267/2000
I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
Conferma il potere dei singoli revisori di svolgere ispezioni e controlli, anche nell’ambito delle funzioni di vigilanza sulla gestione.
art. 236 d.lgs. 267/2000
Disciplina specificamente le cause di incompatibilità e ineleggibilità dei revisori degli enti locali; il riferimento generico al d.lgs. 39/2010 non è sufficiente a fondare la revoca.
art. 6 l.r. 17/2016
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla nomina del nuovo Collegio, ma la decisione ha annullato tale nomina per illegittimità derivata dalla caducazione della revoca.
art. 6 l. 241/1990
Invocato con riferimento alla competenza e alla conduzione dell’istruttoria procedimentale; il motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento della contestazione degli addebiti.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Invocato per la mancata valutazione delle deduzioni degli interessati; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 3 l. 241/1990
Invocato per il difetto di motivazione della revoca; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 4 d.lgs. 165/2001
Invocato per sostenere la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e attività gestionale; il motivo è stato assorbito.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta nella parte relativa al danno all’immagine per mancata prova del danno-conseguenza; la reintegrazione ha escluso il pregiudizio economico da perdita dell’incarico.
art. 1226 c.c.
Invocato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno all’immagine, ma non applicato per difetto di prova dell’an del danno.
art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Il TAR ha escluso la sussistenza di dolo, colpa grave o abuso dello strumento processuale e ha negato la condanna richiesta.
Massime di principio
- La revoca dell’incarico di revisore dei conti di un ente locale, incidendo su un munus publicum conferito mediante un atto pubblicistico, costituisce provvedimento di secondo grado espressivo di potere autoritativo; le relative controversie rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
- L’art. 235, comma 2, TUEL consente la revoca del revisore non soltanto per la mancata presentazione della relazione sul rendiconto, ma anche per gravi inadempimenti di ulteriori obblighi legali, purché l’inadempimento sia effettivo, grave e riferibile ai compiti propri dell’organo di revisione.
- La revoca del revisore deve fondarsi su un’inadempienza ai compiti previsti dall’art. 239 TUEL, la cui gravità deve essere accertata e motivata in rapporto allo scostamento dalla diligenza esigibile; formule oscure, rilievi meramente nominalistici o contestazioni estranee ai compiti istituzionali non sono idonei a giustificarla.
- Quando la revoca sia motivata da un ritardo nell’espressione di pareri, la tempestività dell’azione amministrativa costituisce elemento rilevante: l’adozione del provvedimento dopo molti mesi dai fatti può escludere, in assenza di adeguata spiegazione, la concreta idoneità dell’addebito a fondare la revoca.
- Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza contabile, la qualificazione formale attribuita dal revisore all’attività di controllo non prevale sulla sua sostanza; il diritto di accesso agli atti e la facoltà di svolgere ispezioni e controlli consentono verifiche funzionali all’accertamento della regolarità della gestione.
- L’annullamento della revoca del Collegio dei revisori determina l’illegittimità derivata della successiva nomina del nuovo Collegio e impone la reintegrazione del revisore per il completamento integrale del mandato, con decorrenza del periodo residuo dalla data di effettiva reintegrazione; il danno economico viene così neutralizzato, mentre il danno all’immagine richiede specifica prova come danno-conseguenza.
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