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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20677/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di lavoro svolto in concreto come cameriere, inizialmente dedotto come instaurato di fatto nel 2010, poi cessato verbalmente, successivamente riattivato e formalizzato con contratto di apprendistato a tempo parziale nel 2014, e infine nuovamente cessato con licenziamento verbale nel 2017. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando la reintegrazione e una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, con detrazione dell’aliunde perceptum. La Corte d’appello aveva confermato in parte la decisione ma aveva rideterminato la retribuzione globale di fatto includendovi mensilità aggiuntive, TFR e straordinario ritenuto provato, e aveva regolato le spese. La società ha proposto ricorso principale con cinque censure: 1) tardività dell’eccezione di nullità del contratto di apprendistato, per asserita violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c.; 2) errata mancata detrazione, ai fini dell’aliunde perceptum, dell’indennità di disoccupazione e della cassa integrazione, invocando l’art. 2041 c.c.; 3) violazione dell’art. 18, comma 4, St. lav. per non avere la Corte indicato analiticamente l’ammontare dell’aliunde perceptum; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto provato lo straordinario senza imporre al lavoratore la prova dell’occasionalità; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la pretesa soccombenza reciproca. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla liquidazione delle spese, deducendo la violazione dei minimi tabellari ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società, ritenendo infondate o inammissibili tutte le censure. In particolare ha osservato che l’apprendistato era nullo per difetto dei requisiti formali; che indennità di disoccupazione e cassa integrazione non sono detraibili dall’aliunde perceptum perché attengono alla sicurezza sociale; che la quantificazione dell’aliunde perceptum era già stata compiuta dai giudici di merito sulla base di documenti prodotti e non era stata specificamente contestata in appello; che non vi era alcuna inversione dell’onere della prova quanto allo straordinario, ritenuto dimostrato nella sua continuità; e che la censura sulle spese non era scrutinabile nei termini prospettati, anche perché non ricorreva una vera soccombenza reciproca. Ha invece accolto il ricorso incidentale del lavoratore limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo che gli importi liquidati fossero inferiori ai minimi tabellari applicabili in relazione al valore della causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame sulla sola questione delle spese e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta tardività dell’eccezione di nullità del contratto di apprendistato; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata anche perché la tesi della parte ricorrente era incompatibile con l’unicità del giudizio di primo grado nel rito Fornero.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 416 c.p.c. nella censura sulla pretesa tardività dell’eccezione svolta in giudizio.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato per sostenere la detraibilità dell’indennità di disoccupazione e della cassa integrazione dall’aliunde perceptum; la Corte ha escluso tale detrazione, qualificando tali somme come prestazioni di sicurezza sociale sostitutive del reddito.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    Richiamato in tema di risarcimento dovuto al lavoratore licenziato illegittimamente e di sottrazione dell’aliunde perceptum; la Corte ha ribadito che occorre la prova del nuovo impiego e di quanto percepito, ma ha ritenuto che nel caso concreto la quantificazione fosse già stata compiuta e non specificamente censurata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la prova dello straordinario; la Corte ha escluso una inversione dell’onere della prova, rilevando che lo straordinario risultava dimostrato nella sua continuità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sia dal ricorrente principale sia da quello incidentale in materia di spese di lite; la Corte ha affermato che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio di soccombenza e che, nel caso concreto, non vi era soccombenza reciproca ma soccombenza sostanziale del datore di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 167/2011

    Richiamato dalla Corte per affermare che, nel contratto di apprendistato, la forma scritta è richiesta a pena di nullità di protezione e deve comprendere anche il piano formativo individuale.

Massime di principio

  • Nel contratto di apprendistato, quando la forma scritta è richiesta a pena di nullità di protezione, il requisito non è soddisfatto se manca la redazione scritta degli elementi funzionali essenziali, incluso il piano formativo individuale.
  • Nel rito del lavoro a struttura bifasica, non è coerente con l’assetto processuale pretendere che il thema decidendum sia integralmente cristallizzato già nella fase sommaria, dovendosi guardare all’unicità del giudizio di primo grado.
  • Ai fini dell’aliunde perceptum in caso di licenziamento illegittimo, le prestazioni di disoccupazione e cassa integrazione non sono detraibili dall’indennità risarcitoria, poiché sono misure di sicurezza sociale sostitutive del reddito e non redditi da lavoro sostitutivi in senso proprio.
  • Per la detrazione dell’aliunde perceptum occorre la prova sia dell’assunzione di una nuova occupazione sia dell’entità di quanto percepito; tuttavia, se il giudice di merito ha già quantificato le somme sulla base della prova documentale, la censura deve confrontarsi specificamente con tale accertamento.
  • La prova dello straordinario può essere desunta dalla sua continuità e non comporta, di per sé, una inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro.
  • In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza; non è consentito censurare la mera opportunità della compensazione o la quantificazione discrezionale entro i limiti tabellari applicabili.
  • La liquidazione delle spese deve rispettare i minimi tariffari vigenti in relazione al valore della controversia e alle attività effettivamente svolte; la loro violazione comporta cassazione sul capo relativo alle spese.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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