Sentenza n. 80/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 500/2024 pubblicata il 18/12/2024 nella causa RG n. 1063/2023 dal Tribunale di Asti – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza n. 500/2024 del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 500/2024 del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in loro favore. Nelle more della camera di consiglio, il Ministero ha corrisposto le somme spettanti a Elisa Bruno, Claudia Filippi e Silvia Fogliati. Per tali ricorrenti è stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere. È stata invece insistita la domanda di ottemperanza relativa a Ivana Basso e Pier Mario Pautassi, per i quali il titolo giudiziale risultava ancora ineseguito. È stata inoltre chiesta la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite nei confronti di tutti i ricorrenti, anche in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle domande di Elisa Bruno, Claudia Filippi e Silvia Fogliati, poiché le somme dovute erano state corrisposte. Quanto alle posizioni di Ivana Basso e Pier Mario Pautassi, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.300 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla restituzione del contributo unificato alle condizioni di legge. La condanna alle spese è stata motivata dal fatto che l'Amministrazione aveva dato esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e predisponendo, in caso di inerzia, misure sostitutive.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa relativa a una specifica posizione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nei confronti di alcuni ricorrenti durante il processo, limitatamente a tali posizioni deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando il giudicato non è stato integralmente eseguito nei confronti di alcuni beneficiari, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, anche con riferimento alle posizioni per le quali la materia del contendere sia cessata per adempimento sopravvenuto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico, con facoltà di delega, per porre in essere gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
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