Sentenza n. 349/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 134/2020 della Corte d’appello di Catanzaro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 134/2020, costituente titolo esecutivo passato in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, quali eredi dei creditori originari, hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 134/2020, confermativa della sentenza del Tribunale di Paola n. 173/2010, con cui il Comune era stato condannato al pagamento di € 410.861,56, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo e spese di lite. Hanno inoltre chiesto il pagamento degli interessi e la condanna dell’amministrazione a una somma per il successivo ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune si è costituito formalmente e ha eccepito, ai fini della regolazione delle spese, che i ricorrenti avevano già instaurato un’esecuzione civile per il medesimo credito, senza attenderne l’esito, promuovendo anche il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio e prima della decisione, il Comune ha effettuato il pagamento del credito risultante dal titolo giudiziale. Il pagamento successivo alla proposizione del ricorso ha giustificato la condanna del Comune alle spese del giudizio, liquidate in € 3.773,00 oltre oneri e spese di legge. Il giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini della compensazione, il contemporaneo avvio dell’esecuzione civile: il cumulo tra esecuzione civile e giudizio di ottemperanza è comportamento processuale lecito in presenza della perdurante inadempienza dell’amministrazione, purché non si verifichi un doppio pagamento, circostanza esclusa nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Il giudizio di ottemperanza consente, tra l’altro, la richiesta di una somma per il successivo ritardo nell’esecuzione del giudicato; la richiesta è divenuta irrilevante per effetto dell’avvenuto pagamento.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie al titolo giudiziale nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
- Se il pagamento del credito oggetto del giudizio di ottemperanza avviene dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- Il contemporaneo ricorso all’esecuzione civile e al giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento del medesimo titolo è, di per sé, lecito quando perdura l’inadempimento dell’amministrazione; tale cumulo diviene problematico soltanto se conduce a un doppio pagamento.
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