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Sentenza

Sentenza n. 8737/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202303481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e quantificazione delle quote di ripiano payback per gli anni 2015-2018, nonché successiva rideterminazione delle quote e differimento dei termini di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna recante l’individuazione dei fornitori soggetti al payback e la quantificazione delle quote di ripiano relative al superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018. Ha dedotto, anche per illegittimità derivata rispetto ai decreti ministeriali presupposti, violazione della disciplina sul payback, delle regole sulla partecipazione procedimentale, trasparenza, pubblicità, motivazione e istruttoria, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento e lesione del legittimo affidamento. Sono state inoltre prospettate violazioni dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, dei parametri costituzionali ed eurounitari, dell’art. 8 del d.l. 34/2023 e, con i secondi motivi aggiunti, violazione dell’art. 9 del d.l. 34/2023, delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, dell’art. 136 Cost., del principio di legalità, del giudicato cautelare e degli obblighi di istruttoria e motivazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere pagato il 25% delle somme richieste, aderendo al meccanismo transattivo e di definizione previsto dall’art. 7 del d.l. 95/2025, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che il pagamento della quota ridotta prevista dal meccanismo di definizione delle controversie sul payback ha fatto venire meno l’interesse attuale alla decisione, anche se non risultava ancora perfezionato l’adempimento comunicativo posto dalla legge a carico della Regione, necessario per la formale cessazione della materia del contendere. Il pagamento ha infatti procurato alla ricorrente un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: non l’eliminazione degli atti impugnati, ma la definizione dell’obbligazione mediante versamento di una somma ridotta. Il giudice ha quindi escluso la cessazione della materia del contendere e ha pronunciato improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato quale fondamento del meccanismo di ripiano e delle contestazioni formulate con i motivi aggiunti.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Prevede il meccanismo di definizione delle controversie sul payback mediante pagamento di una quota ridotta; il giudice ne valorizza il pagamento quale fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza di interesse, pur in assenza della comunicazione regionale prevista dalla legge.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato tra i parametri della censura relativa agli effetti delle pronunce della Corte costituzionale, senza essere esaminato nel merito per la definizione in rito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale quale norma applicabile alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • L’adesione del ricorrente a un meccanismo legislativo di definizione della controversia, con pagamento dell’importo ridotto previsto dalla legge, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originariamente diretto all’annullamento degli atti amministrativi, quando il pagamento abbia conseguito un bene della vita diverso da quello perseguito in giudizio.
  • La formale cessazione della materia del contendere prevista dalla legge può essere subordinata alla comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’amministrazione; tuttavia, in mancanza di tale comunicazione, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se il pagamento risulta comunque dichiarato e documentato dal ricorrente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse va distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando viene meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta, mentre la seconda presuppone il venir meno dell’oggetto della controversia secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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