Sentenza del 19/12/2016 n. 9563 - Comm. Trib. Prov. Milano
DIRETTIVA C.D. MADRE-FIGLIA - Distribuzione di dividendi a società "madre" controllata da società extra-UE- Esenzione da ritenuta subordinata alla dimostrazione della mancanza di intento elusivo - Flusso di dividendi interrotto a livello della società "madre" - Non è prova sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione dell’art. 27-bis, comma 5, del d.P.R. 600/1973, nella versione anteriore alle modifiche della legge n. 122/2016. La società madre era controllata, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti fuori dall’Unione europea. In tale situazione, l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi era subordinata alla prova che la partecipazione nella società italiana non fosse detenuta con lo scopo esclusivo o principale di ottenere il beneficio fiscale. La società aveva sostenuto, quale elemento dimostrativo dell’assenza di intento elusivo, che i dividendi si fossero fermati presso di essa e non fossero stati successivamente distribuiti ai soci non europei.
La decisione
La mera interruzione del flusso dei dividendi presso la società madre non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’assenza di un intento elusivo. Tale circostanza, da sola, non prova che la partecipazione non fosse stata costituita o mantenuta principalmente per beneficiare dell’esenzione da ritenuta. Ne consegue il mancato riconoscimento dell’esenzione, salvo la dimostrazione di ulteriori elementi sostanziali idonei a comprovare l’effettiva funzione economica e non abusiva della società madre.
Norme richiamate
Art. 27-bis, comma 5, del d.P.R. 600/1973, versione anteriore alla legge n. 122/2016
La società madre non residente, controllata direttamente o indirettamente da soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, può beneficiare dell’esenzione solo se dimostra che la partecipazione non è detenuta allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime di esenzione.
La norma impone una prova positiva dell’assenza di uno scopo elusivo o abusivo quando la società madre è controllata da soggetti extra-UE. Non è sufficiente dimostrare il semplice transito o arresto dei dividendi; occorre fornire elementi complessivi e concreti sulla sostanza economica e sulla reale funzione della società.
Direttiva 90/435/CEE, c.d. Direttiva madre-figlia
La direttiva mira a eliminare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti tra società di Stati membri, ma il beneficio non può essere invocato per strutture prive di effettiva funzione economica o finalizzate principalmente a ottenere un vantaggio fiscale.
Legge n. 122/2016
La legge ha modificato la disciplina italiana dell’esenzione sui dividendi infragruppo; la decisione si riferisce tuttavia alla formulazione dell’art. 27-bis anteriore a tali modifiche.
Massime di principio
- Quando una società madre UE è controllata da soggetti extra-UE, l’accesso all’esenzione sui dividendi può richiedere la prova che la struttura non sia stata predisposta principalmente per ottenere il beneficio fiscale.
- Il fatto che i dividendi non vengano immediatamente distribuiti ai soci finali non dimostra, da solo, l’assenza di abuso o di intento elusivo.
- La valutazione deve basarsi su un insieme di elementi sostanziali, quali effettiva attività economica, personale, autonomia decisionale, funzioni svolte, rischi assunti, presenza organizzativa e motivazioni commerciali della società madre.
- L’interruzione del flusso finanziario è solo un indizio eventualmente rilevante, ma non è una prova decisiva né sufficiente in assenza di ulteriori circostanze.
- Per beneficiare di regimi fiscali agevolativi diretti a società intermedie, è opportuno documentare preventivamente la reale sostanza economica e le ragioni extrafiscali della struttura societaria.
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