Sentenza del 11/12/2018 n. 2853 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - fabbricato rurale non accatastato - debenza - circostanze del caso concreto - rilevano - attività effettivamente esercitata - rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettamento all’ICI di un fabbricato rurale non ancora accatastato come tale. La sentenza distingue tra fabbricati già iscritti in catasto nella categoria rurale e fabbricati privi di tale accatastamento. Per questi ultimi, la ruralità non può essere riconosciuta automaticamente sulla base di un successivo accatastamento, poiché quest’ultimo non ha efficacia retroattiva. Occorre invece verificare, con riferimento al periodo d’imposta contestato, le circostanze concrete e l’attività effettivamente esercitata nel fabbricato.
La decisione
Il principio affermato è che l’ICI non è dovuta per i fabbricati accatastati come rurali, salvo che l’amministrazione contesti specificamente il corretto accatastamento nella categoria pertinente. Per i fabbricati non ancora accatastati come rurali, invece, la natura rurale deve essere accertata sulla base della situazione concreta esistente nel periodo interessato; il successivo accatastamento rurale non produce effetti retroattivi. Dal testo fornito non è possibile ricostruire l’esito processuale specifico, cioè se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Massime di principio
- Un fabbricato formalmente accatastato in una categoria rurale, in linea generale, non è soggetto a ICI; l’ente impositore deve contestare l’accatastamento con uno specifico procedimento.
- Quando il fabbricato non è ancora accatastato come rurale, la ruralità deve essere valutata in base ai requisiti sostanziali e alle circostanze effettive del periodo d’imposta, non soltanto sulla base dell’accatastamento successivo.
- Il successivo riconoscimento catastale della ruralità non dimostra automaticamente che il fabbricato fosse rurale anche negli anni precedenti: occorre provare la sussistenza dei requisiti nel periodo contestato.
- Nelle controversie analoghe assumono rilievo l’attività concretamente svolta, la destinazione del fabbricato, il rapporto con l’attività agricola e ogni altra circostanza fattuale pertinente.
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