Cassazione Penale, Sentenza n. 92/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha denunciato violazione di legge per omissione di motivazione circa la sospensione della patente di guida per la durata di tre anni; ha contestato in particolare che il giudice non abbia spiegato la durata scelta e non abbia chiarito se sia stata applicata la diminuzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada, nonché la mancata motivazione rispetto al massimo edittale
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha osservato che: (i) il giudice di prime cure ha fatto riferimento all'art. 189 c.d.s. per la sospensione ma non ha valutato correttamente l'incidenza dell'art. 222 c.d.s. in presenza del reato più grave (omicidio stradale, art. 589-bis c.p.); (ii) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.88/2019 la revoca non è obbligatoria in tutti i casi di omicidio stradale e può essere sostituita dalla sospensione quando non ricorrono aggravanti, ma la Corte di cassazione non poteva correggere d'ufficio tale profilo in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero; (iii) in ogni caso la scelta della durata della sospensione (tre anni) è stata disposta senza alcuna motivazione, e non è sufficiente richiamare solo la norma; pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato al Tribunale di Roma, ufficio GIP, per nuovo giudizio sul punto. Le richieste del Procuratore Generale di legittimità (rideterminazione al minimo edittale) non sono state accolte: la determinazione della misura spetta al giudice di merito in sede di rinvio
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); applicata dalla sentenza di merito quale titolo dell'accordo sanzionatorio
art. 589-bis cod. pen.
Reato di omicidio stradale; considerato il reato principale contestato che implica effetti particolari sul regime delle sanzioni accessorie ex codice della strada (art. 222 c.d.s.)
art. 189, comma 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della strada)
Prevede la sospensione della patente per omissione di soccorso; il GIP lo ha richiamato per motivare la sanzione accessoria ma la sola indicazione normativa non sostituisce la necessaria motivazione sulla misura adottata
art. 222 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Storicamente prevedeva la revoca della patente in caso di condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi; dopo gli interventi giurisprudenziali e costituzionali la revoca non è sempre automatica e il giudice può, in determinate condizioni, disporre la sospensione; in ogni caso il giudice che conosce di reati stradali gravi deve esplicitamente considerare la disciplina dell'art. 222 e motivare la scelta tra revoca e sospensione
Sentenza Corte costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019
l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ... nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione ... allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi
La Consulta ha ammesso che, in assenza di aggravanti, al giudice possa essere consentito di applicare la sospensione in alternativa alla revoca in caso di patteggiamento o condanna per omicidio/lesioni stradali gravi; questo tempera l'obbligo di revoca previsto precedentemente dall'art. 222, ma richiede comunque valutazione motivata del giudice
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sul potere di impugnazione della sentenza di patteggiamento in relazione a sanzioni amministrative accessorie
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice deve motivare la sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione patente) quando la misura si discosta in modo apprezzabile dal minimo edittale; se la misura coincide col minimo o vi è scostamento lieve, può operare una motivazione implicita, ma è consigliabile indicare comunque ragioni concrete
- Se il reato principale è omicidio stradale, il giudice deve considerare l'art. 222 c.d.s. e valutare se la revoca è obbligatoria o se sia possibile la sospensione alla luce della giurisprudenza costituzionale; tale valutazione deve risultare esplicitamente motivata
- La Corte costituzionale ha ammesso la possibilità, in assenza di aggravanti, di sostituire la revoca con la sospensione anche in sede di patteggiamento, ma ciò non solleva il giudice dall'obbligo di motivare la scelta della misura accessoria
- Se la motivazione della durata di una sanzione accessoria è del tutto assente o manifestamente insufficiente, la Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella parte e rinviare al giudice di merito per nuovo esame
- La Corte di cassazione non può operare correzioni sostanziali sul punto non impugnato dal Pubblico Ministero; la determinazione concreta della misura spetta al giudice di merito in sede di rinvio
- Per evitare annullamenti parziali, nelle ipotesi di patteggiamento le parti e il giudice dovrebbero rendere esplicite e documentate le ragioni che giustificano la scelta e la misura delle sanzioni accessorie
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