Sentenza n. 388/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento: della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata la decadenza dall’impiego dell’interessato per pretesa nullità genetica del contratto di lavoro, in ragione della asserita carenza del requisito di cui all’art. 3, lettera g), del bando di concorso relativo all’idoneità morale, alla luce di condanne penali ritenute ostative dall’Amministrazione; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di decadenza dall'impiego per ritenuta carenza del requisito di idoneità morale e conseguente nullità genetica del contratto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune lo ha dichiarato decaduto dall'impiego, sostenendo di aver conseguito il posto mediante concorso e di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La decadenza era stata adottata dopo l'accertamento d'ufficio di due condanne penali definitive, per falsità ideologica del privato in atto pubblico e maltrattamenti in famiglia, non dichiarate nella domanda di partecipazione. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 2 e 2-bis della l. 241/1990, nonché degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, per tardiva conclusione del procedimento, oltre il termine di 180 giorni, e per il danno da ritardo. Il secondo motivo denunciava eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, poiché, dopo l'avvio del procedimento di decadenza, il Comune aveva conferito al ricorrente diversi incarichi di responsabilità, ingenerando un affidamento sulla prosecuzione del rapporto. Il terzo motivo deduceva travisamento ed erronea valutazione dei fatti: il ricorrente negava di aver reso dichiarazioni mendaci, affermava di aver agito in buona fede e sosteneva che la formulazione del bando sull'idoneità morale fosse generica, mentre il modulo telematico avrebbe limitato le dichiarazioni alle condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici e ai procedimenti penali conosciuti. Il quarto motivo deduceva la violazione dell'art. 5 del bando, che prevedeva controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prima dell'assunzione; il ricorrente lamentava che i controlli fossero stati svolti dopo la stipula del contratto, inducendolo a dimettersi dal precedente impiego. In via subordinata chiedeva il risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni non percepite fino al pensionamento.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che la decadenza fosse collegata alla fase genetica dell'accesso all'impiego e all'accertamento della carenza di un requisito di ammissione, non alla gestione di un rapporto di lavoro già validamente instaurato. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha interpretato congiuntamente le clausole del bando: il requisito generale dell'idoneità morale e dell'attitudine al pubblico impiego non poteva essere ridotto alle sole condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici. Il candidato era tenuto, in base ai doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione, a dichiarare tutte le condanne potenzialmente rilevanti per la valutazione dell'idoneità morale, anche se il modulo telematico conteneva una formulazione più specifica. L'omissione delle due condanne ha quindi violato l'obbligo di completezza e lealtà dichiarativa. Il giudizio comunale sulla rilevanza ostativa dei precedenti penali è stato ritenuto espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, vizi non riscontrati. La condanna per falsità ideologica è stata ragionevolmente ritenuta incompatibile con funzioni tecniche implicanti attestazioni e asseverazioni; quella per maltrattamenti in famiglia è stata considerata indice non irragionevole di inaffidabilità rispetto ai doveri di rispetto della dignità e integrità della persona. Il superamento del termine procedimentale non ha comportato l'illegittimità dell'atto, poiché il termine di conclusione previsto dall'art. 2 della l. 241/1990 è ordinatorio; l'eventuale ritardo avrebbe potuto rilevare solo ai fini risarcitori, ma il danno da ritardo non è stato provato, anche perché il ricorrente aveva continuato a percepire la retribuzione durante il procedimento. Gli incarichi conferiti nelle more non hanno sanato la carenza originaria dei requisiti né generato un affidamento meritevole di tutela, anche in ragione della condotta dichiarativa incompleta. Il bando e il contratto consentivano inoltre di accertare in qualunque tempo il difetto dei requisiti e di risolvere il rapporto. Le dimissioni dal precedente impiego sono state considerate una scelta libera del ricorrente, i cui effetti non potevano essere imputati al Comune. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza di un provvedimento illegittimo e di un danno ingiusto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali e alla fase genetica dell'accesso all'impiego; la decadenza fondata sulla carenza di un requisito di ammissione rientra in tale ambito.
art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. 3/1957
La decadenza dall'impiego per conseguimento mediante documenti falsi o viziati è espressione di potestà pubblicistica riferita alla fase di accesso all'impiego.
art. 55-quater d.lgs. 165/2001
Il potere di licenziamento disciplinare riguarda la gestione di un rapporto già validamente instaurato e coesiste, senza sovrapporsi, con la decadenza pubblicistica riferita alla fase genetica dell'accesso.
art. 2 l. 241/1990
Il termine ordinario di conclusione del procedimento non è perentorio; la sua violazione non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento finale e può rilevare, eventualmente, ai fini del danno da ritardo.
art. 2-bis l. 241/1990
Il ritardo procedimentale può fondare una responsabilità risarcitoria solo in presenza della prova del danno ingiusto e degli altri presupposti della responsabilità amministrativa.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e le garanzie partecipative esercitate dal ricorrente.
artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000
Sono richiamati dal ricorrente in relazione agli effetti delle dichiarazioni non veritiere, ma il rigetto è fondato principalmente sull'obbligo di completezza e lealtà dichiarativa desunto dal bando e dai principi di buona fede.
art. 3, lett. g), del bando di concorso
assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che potessero influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato
La clausola imponeva un requisito generale di idoneità morale e attitudinale, la cui verifica non era limitata alle sole condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici.
art. 4 del bando di concorso
non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportassero l’interdizione da pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza
La previsione doveva essere interpretata sistematicamente insieme all'art. 3, lett. g), e non in modo isolato; non escludeva l'obbligo di dichiarare le condanne potenzialmente rilevanti per l'idoneità morale.
art. 5 del bando di concorso
La sua dedotta violazione è stata esclusa perché le ulteriori clausole del bando e del contratto consentivano l'accertamento del difetto dei requisiti anche dopo l'assunzione.
art. 9 del contratto individuale di lavoro
Consentiva l'accertamento successivo del difetto dei requisiti e la conseguente risoluzione del rapporto.
art. 1363 c.c.
Le clausole del bando, quale lex specialis, devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, secondo il significato risultante dal complesso dell'atto.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione delle clausole del bando deve essere condotta secondo buona fede.
art. 1337 c.c.
È richiamato quale espressione del principio di buona fede nelle trattative, esteso dal giudice ai rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
art. 1375 c.c.
È richiamato quale espressione della buona fede nell'esecuzione del rapporto, nel quadro più ampio dei doveri di lealtà e informazione.
art. 483 c.p.
La condanna per falsità ideologica del privato in atto pubblico è stata ritenuta ragionevolmente incompatibile con funzioni tecniche implicanti attestazioni e asseverazioni.
art. 572 c.p.
La condanna per maltrattamenti in famiglia è stata considerata un indice non irragionevole di inaffidabilità rispetto ai doveri di rispetto della dignità e integrità della persona.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali relativi a condanne penali.
Massime di principio
- La controversia sulla decadenza dall'impiego fondata sulla carenza di un requisito di ammissione al concorso appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché attiene alla fase genetica dell'accesso all'impiego; diversa è la controversia sul licenziamento disciplinare relativo a un rapporto già validamente instaurato.
- Le clausole di un bando di concorso devono essere interpretate sistematicamente e secondo buona fede. Un obbligo dichiarativo riferito alle condanne incidenti sull'idoneità morale non può essere ridotto, mediante la lettura isolata di una clausola del modulo, alle sole condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici.
- Il candidato a un concorso pubblico è tenuto, in forza dei doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione, a dichiarare tutte le circostanze potenzialmente rilevanti per la valutazione dell'idoneità morale e attitudinale, anche quando il modulo di domanda non le descriva in modo esaustivo.
- La valutazione amministrativa sulla rilevanza ostativa di precedenti penali rispetto all'idoneità morale per l'accesso a un impiego pubblico costituisce esercizio di ampia discrezionalità ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Il superamento del termine ordinario di conclusione del procedimento non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento tardivo, avendo tale termine natura ordinatoria; il ritardo può rilevare autonomamente solo ai fini della responsabilità risarcitoria, previa prova del danno ingiusto.
- Il conferimento di incarichi o lo svolgimento del rapporto nelle more dell'accertamento non sana la carenza originaria di un requisito di accesso e non consolida un affidamento meritevole di tutela quando il rapporto sia stato instaurato sulla base di dichiarazioni incomplete o non leali.
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