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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15564/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sostenendo che i fatti, relativi al possesso di 103 grammi di cocaina, avrebbero dovuto essere qualificati sin dall'origine ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato vaglio della sospensione del processo con messa alla prova, invocando la sentenza n. 90/2025 della Corte costituzionale. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che, dopo la riforma del 2017, contro la sentenza di patteggiamento è proponibile ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, pur essendo l'ingente quantitativo di cocaina tale da ricondurre l'imputazione all'art. 73, comma 1, il patteggiamento ha comunque recepito una pena riferibile al comma 5. Ha giudicato generiche e comunque inammissibili le doglianze sulla dosimetria, perché nel patteggiamento è deducibile solo l'illegalità della pena. Ha inoltre escluso che possa essere dedotto in cassazione, dopo patteggiamento, il mancato esame della messa alla prova, perché l'applicazione concordata della pena comporta rinuncia a far valere eccezioni diverse da quelle attinenti alla richiesta e al consenso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso concreto ha definito il giudizio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi manifesti.

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103

    Richiamato per individuare il regime temporale applicabile alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Richiamato come qualificazione astrattamente corretta in relazione al rilevante quantitativo di cocaina contestato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la qualificazione/pena concordata tra le parti e ratificata dal giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 90/2025

    Invocata dalla ricorrente in relazione alla messa alla prova, ma ritenuta non utile a superare il limite di ricorribilità dopo patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi specifici: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Nel patteggiamento, le censure sulla mera dosimetria della pena sono inammissibili se non si traducono nella deduzione dell'illegalità del trattamento sanzionatorio.
  • La definizione del processo con patteggiamento preclude all'imputato di dedurre in cassazione il mancato esame o il rigetto della richiesta di messa alla prova, poiché l'accordo sulla pena implica rinuncia alle eccezioni diverse da quelle inerenti alla richiesta e al consenso.
  • Ai fini dell'inammissibilità manifesta, la Corte può dichiarare senza formalità l'impugnazione quando le doglianze esulano dal perimetro legale di ricorribilità della sentenza di patteggiamento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiMessa alla provaNullità processuale

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