Sentenza del 29/03/2018 n. 2084 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Imposta di registro - IVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il regime fiscale dell'atto di fideiussione stipulato tra privati, in particolare se debba essere assoggettato all'imposta proporzionale di registro prevista dall'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, oppure se l'assoggettamento del creditore dell'obbligazione principale all'IVA possa escludere o modificare tale imposizione.
La decisione
È stato affermato che l'atto di fideiussione stipulato tra privati è soggetto all'imposta proporzionale di registro ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, anche quando il creditore dell'obbligazione principale sia un soggetto passivo IVA. La soggettività IVA del creditore principale, infatti, non determina l'applicazione del principio di alternatività IVA-registro alla fideiussione, che conserva la propria autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro. Il testo non indica formalmente le parti né il dispositivo completo; sulla base del principio enunciato, risulta soccombente la tesi diretta a escludere l'imposta proporzionale.
Norme richiamate
Art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
L'atto di fideiussione stipulato tra privati sconta l'imposta proporzionale di registro prevista per gli atti di garanzia, indipendentemente dal fatto che il creditore dell'obbligazione garantita sia soggetto passivo IVA.
Art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986
La norma è richiamata quale riferimento per la corretta tassazione degli atti collegati o dipendenti, ma la fideiussione mantiene autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro secondo la specifica previsione tariffaria.
Massime di principio
- La soggettività IVA di una delle parti dell'obbligazione principale non comporta automaticamente l'esclusione dall'imposta di registro dell'atto di fideiussione.
- Quando la fideiussione è stipulata tra privati, occorre verificare autonomamente la disciplina dell'imposta di registro prevista per gli atti di garanzia, senza confonderla con il trattamento fiscale del contratto principale.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica automaticamente alla fideiussione solo perché il creditore dell'obbligazione principale è soggetto passivo IVA.
- Ai fini della tassazione, deve essere esaminata la natura propria dell'atto di garanzia e la specifica voce tariffaria applicabile, oltre all'eventuale collegamento con il rapporto principale.
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