Sentenza n. 323/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: della sentenza n. 646/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 1486/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 646/2023 relativa all’attribuzione della Carta Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 646/2023 del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 13 luglio 2023, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza non era stata impugnata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di dare integrale esecuzione al giudicato del Tribunale di Firenze, relativamente alla sorte capitale, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato da eseguire, relativo al beneficio della Carta Docente.
DPCM 23 settembre 2015
È il provvedimento attuativo del beneficio della Carta Docente cui fa riferimento la sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza proposta contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo non è stato impugnato.
- In presenza di un giudicato che impone all’amministrazione un’obbligazione puntuale e non ancora adempiuta, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al titolo entro un termine assegnato nella sentenza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione spontanea.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite.
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