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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21914/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'esatta ottemperanza dell'ordinanza del 3 novembre 2016 che lo autorizzava alla digitalizzazione degli atti, sostenendo che la Direzione non aveva eseguito tale ordinanza e chiedendo che la digitalizzazione fosse effettuata dall'Amministrazione con qualunque modalità (il ricorrente lamentava in particolare l'impossibilità di usare uno scanner o altra forma di digitalizzazione). Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto invece che l'ordinanza non prevedeva la dotazione o l'uso di uno scanner e che una precedente pronuncia del Tribunale (3 ottobre 2019) aveva già respinto una richiesta analoga; inoltre la richiesta successiva del detenuto riguardava documenti (buste paga) estranei alle esigenze di studio o ai processi che lo vedevano coinvolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del 3 novembre 2016 autorizzava la digitalizzazione per esigenze di studio ma che la successiva richiesta di Attanasio, relativa a 'buste paga', rappresentava una nuova istanza distinta da quella già decisa, pertanto inammissibile nel procedimento di ottemperanza. Ha richiamato il principio per cui il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis Ordinamento penitenziario è prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e non consente di introdurre profili nuovi né di rimettere in discussione statuizioni già adottate. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 13/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Il testo non contiene una interpretazione esplicita e specifica di tale norma; il ricorrente l'aveva invocata per censurare la motivazione del Tribunale, ma dalla decisione non emerge un'applicazione particolareggiata della norma

  • art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), comma 5

    Il procedimento di ottemperanza ai sensi di art. 35-bis è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione: presuppone la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento già emesso dal magistrato di sorveglianza e non consente l'ingresso di domande nuove né la riconsiderazione del contenuto delle statuizioni già adottate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente soccombente

Massime di principio

  • Il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis è finalizzato esclusivamente a ottenere l'esecuzione di quanto già disposto dal magistrato di sorveglianza; non può essere usato per introdurre richieste nuove o estendere il contenuto del provvedimento originario
  • Per attivare con successo un giudizio di ottemperanza occorre dimostrare la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento di accoglimento già emesso
  • Se la richiesta di digitalizzazione riguarda documenti non collegati a esigenze di studio o a processi che coinvolgono il detenuto (ad es. buste paga), tale richiesta può essere considerata nuova e quindi inammissibile nel procedimento di ottemperanza
  • Un ordine di servizio della Direzione conforme alle statuizioni giudiziarie è legittimo; la Direzione non è obbligata a fornire strumenti o modalità non previste dalla pronuncia originaria (es. dotazione di uno scanner) se ciò era già stato espressamente escluso in precedenti decisioni passate in giudicato
  • Chi ripropone in ottemperanza richieste già decise negativamente in precedente giudizio rischia l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali

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