Cassazione Penale, Sentenza n. 21914/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esatta ottemperanza dell'ordinanza del 3 novembre 2016 che lo autorizzava alla digitalizzazione degli atti, sostenendo che la Direzione non aveva eseguito tale ordinanza e chiedendo che la digitalizzazione fosse effettuata dall'Amministrazione con qualunque modalità (il ricorrente lamentava in particolare l'impossibilità di usare uno scanner o altra forma di digitalizzazione). Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto invece che l'ordinanza non prevedeva la dotazione o l'uso di uno scanner e che una precedente pronuncia del Tribunale (3 ottobre 2019) aveva già respinto una richiesta analoga; inoltre la richiesta successiva del detenuto riguardava documenti (buste paga) estranei alle esigenze di studio o ai processi che lo vedevano coinvolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del 3 novembre 2016 autorizzava la digitalizzazione per esigenze di studio ma che la successiva richiesta di Attanasio, relativa a 'buste paga', rappresentava una nuova istanza distinta da quella già decisa, pertanto inammissibile nel procedimento di ottemperanza. Ha richiamato il principio per cui il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis Ordinamento penitenziario è prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e non consente di introdurre profili nuovi né di rimettere in discussione statuizioni già adottate. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 13/03/2026.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il testo non contiene una interpretazione esplicita e specifica di tale norma; il ricorrente l'aveva invocata per censurare la motivazione del Tribunale, ma dalla decisione non emerge un'applicazione particolareggiata della norma
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), comma 5
Il procedimento di ottemperanza ai sensi di art. 35-bis è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione: presuppone la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento già emesso dal magistrato di sorveglianza e non consente l'ingresso di domande nuove né la riconsiderazione del contenuto delle statuizioni già adottate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente soccombente
Massime di principio
- Il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis è finalizzato esclusivamente a ottenere l'esecuzione di quanto già disposto dal magistrato di sorveglianza; non può essere usato per introdurre richieste nuove o estendere il contenuto del provvedimento originario
- Per attivare con successo un giudizio di ottemperanza occorre dimostrare la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento di accoglimento già emesso
- Se la richiesta di digitalizzazione riguarda documenti non collegati a esigenze di studio o a processi che coinvolgono il detenuto (ad es. buste paga), tale richiesta può essere considerata nuova e quindi inammissibile nel procedimento di ottemperanza
- Un ordine di servizio della Direzione conforme alle statuizioni giudiziarie è legittimo; la Direzione non è obbligata a fornire strumenti o modalità non previste dalla pronuncia originaria (es. dotazione di uno scanner) se ciò era già stato espressamente escluso in precedenti decisioni passate in giudicato
- Chi ripropone in ottemperanza richieste già decise negativamente in precedente giudizio rischia l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21695/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21696/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21699/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21700/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21701/2026 del 12/06/2026
- Sentenza penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21702/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →