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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32957/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente aveva domandato alla Corte d'appello l'indennizzo previsto dalla legge Pinto per l'irragionevole durata di un procedimento penale durato oltre diciassette anni e conclusosi con l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provato lo specifico interesse dell'imputata a ottenere una pronuncia assolutoria nel merito anziché l'estinzione del reato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001 per asserito contrasto con artt. 3 e 10 Cost. e art. 6 CEDU, perché la prova richiesta al ricorrente sarebbe una probatio diabolica e determinerebbe disparità di trattamento; (2) violazione della stessa norma e dell'art. 6 CEDU per non avere la Corte territoriale verificato se fosse stata superata la presunzione di insussistenza del pregiudizio mediante la prova di un interesse prevalente all'assoluzione nel merito; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la ricorrente sostiene di avere richiamato i documenti prodotti e chiesto l'esercizio dei poteri istruttori officiosi; (4) riproposizione delle medesime censure anche sotto il profilo dell'errata valutazione delle prove e dell'omessa pronuncia; (5) omesso esame di fatti e documenti che avrebbero dimostrato la volontà di ottenere una pronuncia assolutoria nel merito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la presunzione di insussistenza del pregiudizio introdotta dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), opera solo sul piano probatorio ed è relativa, sicché il ricorrente può superarla provando un concreto e reale pregiudizio nonostante la prescrizione; ha inoltre affermato che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e specifica, non desumibile indirettamente dal comportamento processuale o da documenti non specificamente indicati, e che la censura ex art. 112 c.p.c. era in realtà diretta contro il regime probatorio, non contro un vizio di ultrapetizione o extra petizione. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la prova contraria del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando il decreto della Corte d'appello di Napoli che aveva negato l'indennizzo Pinto. Ha ritenuto infondate le censure di costituzionalità e di violazione di legge, ribadendo che, nei procedimenti penali conclusi con prescrizione, la domanda di equa riparazione proposta dopo il 1° gennaio 2016 è soggetta alla presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio e che la parte deve provare un danno effettivo e uno specifico interesse alla definizione nel merito, prova che nel caso concreto non era stata fornita. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 1.250,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, ed è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001

    La norma introduce, per le domande di equa riparazione proposte dopo il 1° gennaio 2016, una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio quando il processo penale si sia concluso con la prescrizione del reato; la parte può vincerla solo provando un reale ed effettivo danno non patrimoniale e uno specifico interesse alla definizione del processo nel merito.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato come parametro convenzionale invocato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la disciplina della presunzione relativa e dell'onere della prova contrasti con la garanzia del processo equo.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza prospettata dalla ricorrente.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel motivo di legittimità costituzionale, ma la Corte non ravvisa contrasto con la norma interna.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando il giudice si limita a valutare il regime probatorio e non attribuisce un bene diverso da quello domandato né introduce un titolo nuovo.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza di errata valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata per difetto di specificità e per la natura fattuale dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto infondato; la censura per omesso esame richiede specifica indicazione dei fatti e dei documenti decisivi, che nel caso mancava.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 11 disp. att. c.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'applicazione della disciplina sopravvenuta alla domanda di equa riparazione proposta dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato nel ragionamento sulla rinuncia alla prescrizione come esercizio del diritto di difesa e del diritto al processo.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    È richiamato in relazione alla presunzione di innocenza e alla possibilità di proseguire il processo verso una decisione nel merito.

  • art. 99, comma 1, c.p.p.

    La rinuncia alla prescrizione è qualificata come atto personalissimo, non esercitabile dal difensore in nome del cliente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle domande di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, quando il procedimento si sia concluso con prescrizione e la domanda sia proposta dopo il 1° gennaio 2016, opera una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio, superabile solo mediante prova concreta di un danno effettivo.
  • Il ricorrente deve allegare e provare uno specifico interesse alla definizione del processo nel merito; non basta la mera deduzione di disagi o sofferenze derivanti dalla durata eccessiva del processo.
  • La rinuncia alla prescrizione è un atto personalissimo, richiede una dichiarazione espressa e specifica e non può desumersi per equipollenti dal comportamento processuale o dalla sola attività difensiva.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito affronta il tema del regime probatorio o della prova contraria, senza attribuire un bene della vita diverso da quello domandato.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura per omesso esame di fatti o documenti è infondata se i fatti non sono specificamente indicati o se i documenti evocati non hanno decisività rispetto al fatto costitutivo da provare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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